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Novità giurisprudenziali 28 novembre 2018, a cura di Monica Serra.

16.03.2021 | News

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– NULLITA’ DEL LICENZIAMENTO A CAUSA DI MATRIMONIO –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 12 novembre 2018 n. 28926

Secondo la Corte di Cassazione è nullo, a causa di matrimonio, solo il licenziamento intimato nei confronti della lavoratrice, e non anche quello intimato ad un uomo nel medesimo periodo.

La Corte ripercorre infatti le cause che hanno condotto all’introduzione nell’ordinamento dell’art. 35 D.lgs. n. 198/2006 – che appunto sanziona con la nullità il licenziamento impartito a una donna a causa di matrimonio -, da rinvenirsi nella volontà del legislatore di promuovere e proteggere le lavoratrici come donne e come madri; la Cassazione conclude quindi affermando che tale norma non può essere applicata in via ed analogica anche dal lavoratore licenziato dopo il matrimonio.

La ratio sottesa alla norma escluderebbe che essa sia in contrasto con il principio di parità tra i sessi nel lavoro, proprio perché in realtà la sua finalità è quella di promozione e tutela di una parte svantaggiata.

Vi è però da dire che nel recente passato diversi Tribunali (tra cui Milano, con ordinanza 3 giugno 2014 est. Atanasio, e Bologna) si erano pronunciate in senso opposto e, a nostro avviso, più aderente alla realtà attuale, ormai aperta ad un maggiore coinvolgimento dell’uomo soprattutto nell’esercizio della genitorialità.

In particolare, secondo il Tribunale di Milano, la normativa comunitaria sancisce il principio di parità di trattamento tra uomini e donne e l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia: per questo motivo secondo il Tribunale la norma nazionale poteva essere estesa anche al dipendente uomo.

– INVALIDITA’ DELLE DIMISSIONI RESE IN STATO DI FORTE TURBAMENTO PSICHICO –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 21 novembre 2018 n. 30126

La Corte di Cassazione afferma che, perché si possa procedere con l’annullamento delle dimissioni per incapacità temporanea, è sufficiente un grave e temporaneo turbamento psichico che riduca la capacità dell’autore di comprendere le conseguenze del proprio atto.

Nello specifico, il dipendente di un Comune, a seguito di un forte stress lavorativo con conseguenze anche patologiche, aveva rassegnato le proprie dimissioni in un momento di profonda agitazione e senza comprendere pienamente la portata del proprio gesto.

A seguito di tale atto, lo stesso dipendente promuoveva un giudizio volto ad ottenere l’annullamento delle dimissioni perché rese in stato di incapacità di intendere e volere; la domanda veniva inizialmente respinta perché, dagli accertamenti svolti, l’incapacità del lavoratore nel momento delle dimissioni non era risultata assoluta.

Secondo la Cassazione, però, anche uno stato di incapacità temporanea, non assoluta, può essere motivo di annullamento delle dimissioni laddove l’autore non sia in quel frangente in grado di capire quanto fatto: per questo e di conseguenza, le dimissioni rese in un forte stato di turbamento psichico devono essere ritenute invalide.

– CHIUSURA GRADUALE DELL’AZIENDA E CRITERI DI SCELTA PER I LICENZIAMENTI –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 2 novembre 2018 n. 28034

Il datore di lavoro è tenuto alla comunicazione dei criteri di scelta adottati per il licenziamento dei dipendenti anche in caso di chiusura graduale dell’azienda, posto che in questo caso i licenziamenti vengono impartiti con tempistiche diverse.

– LICENZIAMENTO IN FRONDE ALLA LEGGE –

Corte d’Appello di Roma, sezione Lavoro, sentenza 18 ottobre 2018

Il datore di lavoro che, in ottemperanza a una sentenza di reintegrazione, trasferisce il lavoratore in una unità locale strutturalmente in esubero e procede poi con il suo licenziamento compie un atto in frode alla legge ex art. 1344 c.c.

Il licenziamento, collegato con il provvedimento di trasferimento presso il punto vendita destinato alla chiusura è infatti stato utilizzato come mezzo per eludere l’applicazione delle disposizioni imperative in materia di limitazione al potere di recesso del datore di lavoro.

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