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Novità giurisprudenziali 9 gennaio 2019, a cura di Monica Serra.

16.03.2021 | News

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– LICENZIAMENTO BASATO SU FATTI GIA’ CONTESTATI –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 23 ottobre 2018 n. 26815

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un caso di “doppio licenziamento” e, in particolare, pone l’accento sulle conseguenze della contestazione della condotta complessiva e dei singoli fatti di quella condotta.

Il caso trae origine dal secondo licenziamento di un dipendente di una banca, già licenziato per abuso del potere disciplinare (perché incaricava i suoi sottoposti di provvedere alla timbratura in sua vece o di fare per lui commissioni) e successivamente licenziato per i singoli episodi costitutivi della condotta complessiva.

La Corte di Cassazione, ricordando la piena efficacia anche nel diritto del lavoro del principio generale del ne bis in idem (per cui una persona non può essere condannata due volte per lo stesso fatto), ha chiarito che una volta esercitato il potere disciplinare per la condotta complessiva, il datore di lavoro non può contestare validamente i singoli fatti costitutivi della condotta, poiché esaurito il potere disciplinare.

 

– LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 13 novembre 2018 n. 29165

In materia di licenziamento per soppressione del posto di lavoro, tipico esempio di giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione fa una precisazione degna di nota, affermando che l’obbligo di ripescaggio in capo al datore di lavoro (che, come noto, è tenuto a ricercare all’interno dell’azienda possibili soluzioni alternative al licenziamento del dipendente) si estende alle mansioni di livello inferiore solo nel caso in cui il lavoratore già svolgeva tali mansioni in modo promiscuo, e non in ogni ipotesi di licenziamento.

 

– ADESIONE A UN SINDACATO – DATI SENSIBILI –

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 15 novembre 2018, newsletter 7 dicembre 2018

L’adesione a una sigla sindacale costituisce un dato sensibile del lavoratore.

Per questo motivo, il datore di lavoro non può comunicare ad una organizzazione sindacale la nuova sigla a cui ha aderito un lavoratore, ma solo la non adesione alla sigla originaria per agevolare le pratiche di revoca del mandato da parte del sindacato.

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