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Rassegna giurisprudenziale 6 dicembre 2017, a cura di Monica Serra

15.03.2021 | News

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– DANNO DA MOBBING –

Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, sentenza 22 novembre 2017 n. 930.

Il Tribunale di Firenze si è pronunciato su una domanda di risarcimento danni da mobbing successivamente e in aggiunta a un precedente periodo di medesime condotte già indennizzate.

In particolare, il ricorrente lamentava al giudice adito di aver subito da parte del proprio datore di lavoro una serie di condotte vessatorie nel corso di molti anni consecutivi (due licenziamenti per giusta causa poi ritenuti illegittimi, un provvedimento di distacco, una procedura esecutiva per il mancato pagamento di retribuzioni, una serie di contestazioni disciplinari non coltivate), per le quali chiedeva il risarcimento del danno patito.

Dopo aver respinto l’eccezione del datore di lavoro sul ne bis in idem, il Giudice ha affermato che il lavoratore, “oltre ad aver subito un ulteriore licenziamento dichiarato giudizialmente illegittimo ed a cui non è seguita alcuna effettiva reintegra, per i modi cui si sono estrinsecate [le condotte datoriali] possono dirsi espressione dell’unitaria e sistematica condotta persecutoria ai danni del ricorrente[…]. Possono ragionevolmente presumersi, sul piano cd. esistenziale, ricadute pregiudizievoli su quali valori costituzionali allegati in ricorso (la dignità; la libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro; l’identità professionale sul luogo di lavoro), collegati anche (ma non soltanto) alla protrazione dello stato di inattività lavorativa ed alla sistematica negazione del diritto a fornire la prestazione; il fatto che, con riferimento a precedenti e distinte condotte datoriali, sia stato già riconosciuto il danno non patrimoniale (comprensivo delle componenti esistenziali) sofferto dal ricorrente non impedisce l’accertamento e la liquidazione effettuabili in questa sede, ma anzi è da ritenere abbia amplificato la portata dei pregiudizi sofferti dal ricorrente, che ha visto reiterare da parte della convenuta la condotta persecutoria ai propri danni attraverso il compimento di nuovi e successivi atti” (v. allegato).

– MOBBING –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 20 novembre 2017 n. 27444

Come noto, la figura giuridica del mobbing non ha una disciplina legale ed è anzi frutto di una elaborazione giurisprudenziale sulla base di studi effettuati nell’ambito di altre scienze, ciò al fine di ricomprendere nella sua definizione i fatti illeciti che possono arrecare danno al lavoratore, anche nella forma di comportamenti datoriali illegittimi quando questi siano mossi da intento persecutorio, che il dipendente ha l’onere di provare in giudizio.

Tuttavia, hanno osservato i giudici della Corte, talvolta viene fatto un uso improprio di tale “istituto”.

La vicenda, infatti, ha tratto origine dal caso di un dipendente che lamentava di essere stato lasciato ripetutamente inattivo per lunghi periodi di tempo e, dunque, chiedeva la condanna del datore di lavoro ai danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Avendo il dipendente qualificato i fatti costitutivi della domanda come mobbing, i giudici l’hanno respinta affermando che il dipendente non aveva provato l’intento persecutorio.

Al contrario, se la domanda fosse stata più genericamente qualificata come inadempimento agli obblighi di cui all’art. 2087 cod. civ., sarebbe al contrario stato il datore di lavoro a dover provare di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro che in ipotesi si sono dette lese dai lunghi periodi di inattività dal servizio.

– LICENZIAMENTO COLLETTIVO –

Tribunale di Roma, III sezione Lavoro, ordinanza 16 novembre 2017, est. Buonassisi[1].

In materia di licenziamenti collettivi, l’accordo sindacale di cui all’art. 4 della l. n. 223/1991 non può essere inteso come uno strumento di discriminazione e ritorsione rispetto all’indisponibilità dei lavoratori a ridursi il salario.

Adottare infatti, quale criterio di scelta, la limitazione del bacino dei lavoratori eccedentari all’unità produttiva nella quale si è manifestata tale volontà viola l’art. 5, comma 1, della stessa legge, in quanto non corrisponde a specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative, bensì all’intenzione di attribuire valore decisivo, seppure tramite dell’accordo sindacale, ad un fattore – il maggior costo del personale – di una certa sede rispetto a un’altra, che per legge è invece irrilevante.

– DIRITTI RETRIBUTIVI –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 23 novembre 2017 n. 27940

E’ annullabile a norma dell’art. 2113 cod. civ. la transazione sui diritti retributivi riconosciuti da una precedente sentenza; nel caso di specie si trattava di una transazione su diritti retributivi (per il riconoscimento giudiziale di una qualifica superiore) impugnata dal dipendente entro i sei mesi di cui all’art. 2113 cod. civ.

Ebbene, secondo i giudici di merito tale norma doveva ritenersi inapplicabile in quanto per effetto della sentenza era venuta meno la posizione di debolezza contrattuale che ne costituisce il fondamento.

La Corte ha tuttavia contrastato tale assunto, rilevando che l’art. 2113 cod. civ. non consente valutazioni caso per caso circa la sua applicabilità in relazione alla persistenza della posizione di debolezza del dipendente e che, in ogni caso, questa non viene meno con un giudizio favorevole al lavoratore.

– PATTO DI NON CONCORRENZA –

Corte d’Appello di Milano, sezione Lavoro, sentenza 7 giugno 2017, est. Casella[2].

Il patto di non concorrenza è legittimo solo se relativo ad attività contenute nell’oggetto sociale dell’impresa; in caso contrario è nullo.

Il patto di non concorrenza è altresì nullo quando ha ad oggetto attività generiche e viene esteso a tutto il territorio nazionale poiché impedisce al lavoratore di avvalersi del proprio bagaglio professionale e di trovare un impiego senza eccessivi sacrifici.

– LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E CONTROLLI DIFENSIVI –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 18 luglio 2017 n. 17723

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del controllo difensivo operato dal datore di lavoro nei confronti del dipendente e svolto da un’agenzia investigativa per accertare eventuali illeciti commessi al di fuori dell’azienda, a condizione però che le investigazioni rispettino la normativa sulla privacy e, in particolare, i principi di proporzionalità e adeguatezza.

– INDENNITA’ DI MATERNITA’ –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 16 novembre 2017 n. 27224

Con questa pronuncia la Corte di Cassazione ha confermato la non cumulabilità dell’indennità di maternità prevista per le libere professioniste con le indennità dovute per altro tipo di attività lavorativa.

Nella specie la Corte si è pronunciata sul caso di una donna che svolgeva contemporaneamente l’attività di avvocato e quella di insegnante part-time in una scuola pubblica e che si era vista negare dalla Cassa Forense l’indennità di maternità come libera professionista con la motivazione che aveva già percepito quella dovuta dall’INPDAP ai dipendenti pubblici.

Ebbene, la Corte ha sostenuto la legittimità di tale diniego richiamando e interpretando l’art. 71 del D.lgs. n. 151/2001.

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