L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha chiarito, con un intervento pubblicato sul sito il 17 febbraio 2021, alcuni aspetti importanti relativi a vaccinazione e rapporto di lavoro:
Il trattamento di questo dato non può considerarsi lecito neppure sulla base del consenso prestato dai dipendenti, in ragione della squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (Considerando 43 del GDPR).
Soltanto il medico competente può, infatti, trattare i dati sanitari dei lavoratori e, tra questi, anche le informazioni relative alla vaccinazione. Il datore di lavoro potrà acquisire soltanto i giudizi formulati dal medico sulla idoneità alla mansione specifica.
Il Garante sul punto ha specificato che allo stato, nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale, nei casi di esposizione diretta ad agenti biologici durante il lavoro (come, ad esempio, nel contesto sanitario), trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008).
In questo quadro, soltanto il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra contesto lavorativo e sistema sanitario nazionale, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e dovrà eventualmente tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.
Il datore di lavoro dovrà, invece, limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente.