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Rassegna giurisprudenziale 6 settembre 2017, a cura di Monica Serra

12.03.2021 | News

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– LEGGE N. 104/1992 –

Tribunale di Milano, sezione Lavoro, sentenza 16 giugno 2017 n. 4090, Est. Giud. Scarzella (Conformemente, sulla natura dei permessi ex legge n. 104/1992, si veda Corte di Cassazione, sezione II Penale, sentenza 23 dicembre 2016 n. 54712.

Con una recente sentenza, il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito all’utilizzo da parte del lavoratore dei permessi per l’assistenza del disabile grave ex legge n. 104/1992.

In particolare, la decisione ha avuto ad oggetto la legittimità di un licenziamento per giusta causa comminato a una lavoratrice cui era stato contestato che nel giorno di “legge 104” concessole per l’assistenza al padre si era assentata dall’abitazione di quest’ultimo per circa quattro ore, poi tornandovi per passarvi la notte.

Ebbene, dalle risultanze processuali emergeva chiaramente il fatto che il giorno di “permesso 104” si inseriva in un lasso temporale di sei giorni consecutivi durante i quali la lavoratrice di fatto si trasferiva presso l’abitazione dei genitori anche per la notte e che, nel lasso di tempo contestato, la stessa avrebbe dovuto accompagnare il padre a una visita medica poi disdetta dal medico improvvisamente, così da decidere di fare una serie di commissioni e acquisti per conto del padre.

In questo senso, secondo il Giudice “non è sul punto dirimente ai fini di causa che la ricorrente si assentasse dal domicilio paterno, il 23 dicembre, dalle 15.30 alle 19.15 tenuto conto che la lavoratrice prestava in tale frangente assistenza al padre per più giorni consecutivi, per un periodo cioè superiore alla durata del permesso in oggetto; che durante tale assenza la ricorrente effettuava anche acquisti di merce e medicinali per conto del padre […]; che la ricorrente, per tali ore, aveva in ogni caso programmato di accompagnare il padre a una visita dentistica, poi annullata un’ora prima dell’appuntamento dallo stesso professionista e, quindi, in tempo non utile, anche evidentemente per l’azienda, per svolgere il turno lavorativo inizialmente programmato”.

Posto quindi che l’assistenza al parente disabile grave non si esplica solo nei giorni di “permesso 104” ma è attività ben più pregnante la vita del lavoratore, il recesso veniva dichiarato illegittimo (v. sentenza per esteso nel PDF allegato).

– LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO E LICENZIAMENTO RITORSIVO –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 9 giugno 2017 n. 14456

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su un caso di licenziamento illegittimo, tracciando le sostanziali differenze tra licenziamento discriminatorio e ritorsivo.

In particolare, in caso di licenziamento discriminatorio la nullità opera in maniera oggettiva in ragione del trattamento peggiore che è stato riservato a un lavoratore sulla base della sua appartenenza a una categoria protetta, a prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro.

Quanto invece al licenziamento ritorsivo, questo deve essere ingiustificato e il motivo che si assume come illecito deve altresì essere l’unico determinante il recesso.

– COLLEGAMENTO TRA IMPRESE DEL MEDESIMO GRUPPO E LICENZIAMENTO –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 20 giugno 2017 n. 15205

Nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, il collegamento economico funzionale tra imprese facenti capo al medesimo gruppo non è sufficiente perché gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro che sia intercorso tra un lavoratore e una di esse si estendano anche all’altra.

Questa regola viene però meno quando si possa ravvisare – anche valutando l’applicazione della tutela reale al lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, e dunque quando vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica realtà produttiva tra i soggetti del collegamento economico – funzionale. Ciò può avvenire attraverso l’analisi delle attività di ciascuna delle imprese formalmente gestite dal gruppo e se emergano le seguenti caratteristiche: a) unica struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il relativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario, tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso un interesse comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, così che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

– RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL CONGIUNTO –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 13 giugno 2017 n. 14655

In caso di decesso per malattia professionale, se vi sia la perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha il diritto al percepimento di una liquidazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale subito, tanto in proporzione alla durata e intensità del vissuto, quanto alla composizione del restante nucleo familiare in grado di restare assistenza morale e materiale.

La commisurazione del risarcimento deve avvenire con riguardo all’età della vittima e dei familiari danneggiati, alla capacità individuale di questi, alla capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, che deve essere allegata e provata anche presuntivamente secondo le nozioni della comune esperienza da parte di chi agisce in giudizio.

Spetterà invece alla parte resistente la prova contraria delle situazioni che compromettono l’unità, la continuità e l’intensità del rapporto familiare.

– EFFETTI DELL’ASSENZA DEL LAVORATORE IN CASO DI VISITA DOMICIALIARE IN CASO DI MALATTIA –

Tribunale di Genova, sezione Lavoro, sentenza 19 maggio 2017 n. 461

Nel caso in cui, nell’ambito di una visita fiscale per accertamento dello stato di malattia del lavoratore, questo dimostri di aver messo in atto tutti gli accorgimenti per consentire al controllante di reperirlo e quest’ultimo, dal canto suo, non dimostri di aver adottato tutti i possibili comportamenti per un sicuro accertamento dell’effettiva assenza dal domicilio del lavoratore, la sanzione disciplinare eventualmente irrogata dall’azienda deve considerarsi illegittima.

– INFORTUNIO SUL LAVORO –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 3 agosto 2017 n. 19435

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha sottolineato il principio secondo cui chi concorre a determinare un infortunio sul lavoro ne risponde in via solidale, a prescindere dalla veste professionale che ricopre nell’ambito del rapporto di lavoro instaurato.

L’unico dato rilevante, infatti, è che questo abbia in qualunque modo, con azioni, omissioni o inadempimenti, partecipato direttamente o indirettamente alla serie causale dannosa.

La Corte ha avuto modo di pronunciare questo principio nel caso di un giovane lavoratore, apprendista, morto folgorato mentre effettuava l’allacciamento di un impianto telefonico appoggiato con una scala in alluminio al palo della luce. Affianco a lui si trovava un operaio esperto che, pur non essendo il caposquadra, né il preposto alla sicurezza, ha comunque agito come se fosse – di fatto – una di queste due figure, assumendosene le funzioni.

In particolare, secondo la Cassazione il collega risponde per un residuo concorso di colpa in quanto, trovandosi nei pressi di una potente linea elettrica e visto l’avvicinarsi della pioggia, non ha messo in atto alcuna precauzione per evitare danni al ragazzo neppure diciottenne.

– NOTIFICA VIA PEC –

Corte di Cassazione, sezione VI Civile, ordinanza 24 agosto 2017 n. 20381

Nel caso in cui la notifica effettuata a mezzo PEC non vada a buon fine, secondo la Corte di Cassazione è da considerarsi valido anche il secondo tentativo avvenuto a pochi giorni dal primo, e in particolare se entro il tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., senza che si sia atteso un provvedimento giudiziale di rinnovazione.

Nello specifico, la Corte ha tratto questo principio a seguito di un’eccezione di parte resistente circa l’inammissibilità del gravame per tardività ex art. 327 c.p.c.

La parte proponente gravame, infatti, aveva effettuato una prima notifica a mezzo PEC entro il termine di legge per impugnare che, nonostante recasse la “ricevuta di avvenuta consegna”, a causa di un malfunzionamento del server era stata effettuata in forma incompleta, posto che il file allegato, che conteneva il ricorso per Cassazione, non era leggibile. Tuttavia la stessa parte, appreso l’esito negativo della notifica, a sé non imputabile, provvedeva cinque giorni dopo all’invio di una seconda notifica sempre a mezzo PEC del tutto regolare e completa.

Ritenuta la prima notifica “meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”, la seconda notifica è apparsa alla Suprema Corte comunque valida, anche se avvenuta in assenza di un provvedimento giudiziale, e ciò in ossequio al principio della ragionevole durata del processo.

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