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Disabilità e dovere di ri-pescaggio. Una recente sentenza della Cassazione

12.03.2021 | News

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Dopo il corso di formazione per delegati sociali del 9-10 maggio u.s. tenutosi presso la Camera del Lavoro, cogliamo l’occasione per segnalare una recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. 23 marzo 2017 n. 7524) in tema di disabilità, invalidità e doveri del datore di lavoro.

Il principio di fondo trattato dalla pronuncia è quello secondo cui il lavoratore con disabilità – salvi i casi di sussistenza di giusta causa o giustificato motivo (soggettivo o oggettivo) – possa essere legittimamente licenziato solo se l’aggravamento della sua malattia è tale da comportare un giudizio di totale incapacità al lavoro; in caso contrario il datore di lavoro è obbligato a reinserire  la persona all’interno dell’organizzazione aziendale.

I giudici di ultima istanza, infatti, ricordano che “il licenziamento dell’invalido, assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza di perdita totale della capacità lavorativa, ovvero di una situazione di pericolo per la salute e l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti“; tale accertamento “compete all’apposita commissione medica prevista dalla legge n. 104 del 1992, cui spetta altresì, la verifica dell’impossibilità di reinserire, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, il disabile all’interno dell’azienda“.

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