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Rassegna giurisprudenziale 18 luglio 2018, a cura di Monica Serra

15.03.2021 | News

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– LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 23 maggio 2018 n. 12805

In tema di giusta causa di licenziamento la sua sussistenza deve necessariamente essere valutata alla luce della gravità dei fatti addebitati al lavoratore e alla proporzionalità tra questi e la sanzione irrogata.

Inoltre la valutazione della gravità dell’illecito deve passare anche per il suo confronto con la qualità e importanza delle mansioni svolte lavoratore.

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 5 giugno 2018 n. 14391

Nel valutare la sussistenza di una giusta causa di licenziamento il Giudice ha l’onere di considerare la gravità dei fatti addebitati al lavoratore e in particolare i loro connotati oggettivi e soggettivi: il danno arrecato, l’intensità del dolo o il grado della colpa, i precedenti disciplinari, ogni altra circostanza idonea a incidere sul livello di lesione del rapporto fiduciario tra le parti.

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 4 giugno 2018 n. 14192

Nel caso in cui al lavoratore vengano contestati una pluralità di addebiti o un’unica ma articolata condotta, “l’insussistenza del fatto” si configura solo qualora sul piano fattuale possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotta si per sé idoneo a giustificare la sanzione espulsiva o quando si realizzi il caso del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità.

– LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA IN ISTITUTO DI CREDITO –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 11 maggio 3018 n. 11412

Per il soggetto preposto a una filiale di un istituto di credito le regole in tema di organizzazione aziendale equivalgono, rispetto all’onere del dipendente di conoscerle, alle norme di comune prudenza e a quelle del codice disciplinare.

Di conseguenza, ai fini della legittimità dei provvedimenti disciplinari eventualmente irrogati, non è necessaria la loro indicazione nel codice disciplinare ma è sufficiente la previa contestazione dei fatti che implichino la loro violazione, anche in difetto di un’esplicita specificazione delle norme violate.

– POTERE DISCIPLINARE E DIVIETO DEL NE BIS IN IDEM –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 6 giugno 2018 n. 14516

Se il lavoratore commette fatti di rilevanza penale e il datore di lavoro decide di applicare una sanzione conservativa, non può poi disporre il licenziamento in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di condanna sulle medesime condotte.

Ai sensi del principio di consunzione del potere disciplinare, non è infatti consentito che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica.

– STRAINING –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 10 luglio 2018 n. 18164

In tema di atti lesivi della dignità e della salute del lavoratore si rafforza l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, se vi è un inadempimento del datore di lavoro rispetto agli obblighi su di lui gravanti specie in tema di salute e sicurezza del lavoratore come previsto dall’art. 2087 cod. civ., si deve utilizzare un quadro di riferimento civilistico che prescinde dal c.d. intento persecutorio.

In questo contesto è quindi evidente l’alleggerimento degli oneri probatori in capo al lavoratore.

– NULLITA’ DEL PATTO DI PROVA E REINTEGRAZIONE –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 3 luglio 2018 n. 17358

Se il patto di prova è nullo il lavoratore deve essere reintegrato nel posto di lavoro.

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito tale principio in un caso in cui il patto di prova inserito nel contratto di lavoro aveva una durata superiore a quella prevista dal CCNL.

In questo caso, come in ogni altro caso di nullità del patto di prova, il licenziamento per mancato superamento della prova non si sottrae alla disciplina limitativa dei licenziamenti che, nel caso di specie, prevedeva la reintegrazione.

– RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE NELLE FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI –

Tribunale di Milano, sezione Lavoro, sentenza 3 luglio 2018 n. 1859

Secondo il Tribunale di Milano un lavoratore può rifiutarsi di svolgere la prestazione di lavoro durante una festività infrasettimanale, così richiamando la pronuncia della Cassazione n. 16592/2015 secondo cui la possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non comporta l’automatica trasformazione da giornata festiva a lavorativa per unilaterale decisione datoriale.

Secondo il Giudice, infatti, non esiste nessuna norma del CCNL che possa far venir meno il diritto già acquisito dal lavoratore di astenersi dalla prestazione nelle festività infrasettimanali, essendo al contrario necessario il suo consenso.

In conclusione, il rifiuto del lavoratore di svolgere attività lavorativa durante una festività infrasettimanale non può essere considerata un’assenza ingiustificata ma esercizio del diritto soggettivo ad astenersi dal lavoro; è invece onere del datore di lavoro provare le esigenze organizzative per cui la prestazione di lavoro è indispensabile.

– VALIDITA’ DELLA NOTIFICA EFFETTUATA DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO INCOMPETENTE –

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 4 luglio 2018 n. 17533

E’ valida ed efficace la notifica effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente.

Sul punto deve parlarsi si un’irregolarità della notifica, ma questa è solamente interna all’ufficio che non ha rispettato le norme sul riparto territoriale delle competenze.

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