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Novità giurisprudenziali 7 febbraio 2018, a cura di Monica Serra.

15.03.2021 | News

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– DANNO ESISTENZIALE –

Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 29 gennaio 2018 n. 2056

Pronunciandosi in tema di danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi già espressi in punto di danno esistenziale, ribadendo i requisiti per il suo accertamento e la consequenziale condanna al risarcimento.

In particolare la Corte, ricordando che il “danno esistenziale” è un aspetto della categoria del danno non patrimoniale, afferma che tale voce di danno è risarcibile in presenza del radicale sconvolgimento dell’esistenza della persona, che deve essere puntualmente allegato e provato.

Non è possibile invece chiedere e soprattutto ottenere il risarcimento della voce di danno esistenziale in presenza di un mero cambiamento delle abitudini di vita, o di situazioni generiche di stress, ansie e fastidi vari – che possono ben integrare la voce di danno biologico.

– CONDANNA ALLE SPESE DI LITE –

Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 23 gennaio 2018 n. 1572

Con questa recente ordinanza la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della regolamentazione delle spese di giudizio, statuendo che all’attore parzialmente vittorioso non possono essere addebitate nemmeno in parte le spese di lite.

La vicenda trae origine da un’opposizione a un precetto, con la quale il ricorrente eccepiva, oltre alla nullità della notificazione, la non debenza dell’IVA su spese, diritti e onorari, oltre all’illegittima applicazione di alcune voci di precetto. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione (con riferimento all’IVA) e compensava le spese di lite per un terzo e le restanti le poneva a carico dell’opponente. La Corte d’Appello confermava la condanna dell’opponente perché inflitta “in ragione della maggiore soccombenza dell’attore in primo grado”.

I giudici della Cassazione, investiti della controversia, hanno osservato che “il giudice, nel regolare le spese, deve tener presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione in questione, in base a un criterio pur sempre unitario e globale”, così che  “l’attore parzialmente vittorioso sull’unica domanda, e dunque, logicamente, anche quello vittorioso su una delle domande proposte, nonostante l’esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata o per le altre domande rigettate, e cioè nonostante la sussistenza di una soccombenza reciproca, non può essere condannato neppure parzialmente alle spese. Esse, in alternativa all’imposizione totale al convenuto, mera espressione del principio di causalità, possono essere solo compensate totalmente o parzialmente, con condanna, però, in questo secondo caso, a carico del convenuto per la parte non compensata“.

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