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Gli effetti del licenziamento discriminatorio nella disciplina esistente e nelle prospettive di riforma

18.03.2021 | Pubblicazioni

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Annalisa Rosiello – Avvocato giuslavorista in Milano, aprile 2012

In un precedente numero di questa rivista (n° 5/12) si sono esaminate le possibili forme delle discriminazioni ed il rigoroso impianto normativo stabilito dalla nostra Costituzione, dalla normativa interna e dalla Comunità Europea,
Tale apparato normativo costituisce il fondamento per l’applicazione di uno dei più importanti principi etici e di civiltà: il principio di uguaglianza.
Persino i più recenti (e discussi) interventi legislativi hanno dovuto fermarsi davanti al diritto antidiscrimatorio.

 

Si fa riferimento al D.L.138/2011 (c.d. manovra di agosto) convertito con modificazioni nella L. 148/2011 che ha introdotto la possibilità, per mano della contrattazione – si noti – aziendale di stabilire deroghe anche peggiorative rispetto alla legge e alla contrattazione collettiva nazionale su gran parte delle aree tematiche giuslavoristiche, incluse – si noti ancora – “le conseguenze del licenziamento”. Ebbene, tale norma ha previsto che restano ferme le norme costituzionali (sic), comunitarie e internazionali ed in ogni caso ha escluso la derogabilità sulle seguenti materie: licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

La proposta di legge Monti-Fornero di cui si discute in questi giorni (marzo 2012), e della quale si è annunciata la presentazione in Parlamento, mantiene ferma l’applicazione del regime sanzionatorio dell’articolo 18, L. n° 300 del 1970 (reintegrazione e risarcimento del danno) solo per i licenziamenti discriminatori, ed espressamente estende tale regime sanzionatorio, ovvero quello stabilito dall’art. 18, ai licenziamenti causati da matrimonio, gravidanza, richiesta di congedo, adozione o affidamento e quelli dettati da motivo illecito.

Veniamo dunque ad esaminare partitamente le tipologie di licenziamento variamente discriminatorio, e come tale illecito, ed i loro effetti alla luce della legislazione attualmente vigente, come anche interpretata dalla giurisprudenza.

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