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Le molestie sessuali sul luogo di lavoro in alcune recenti pronunce della magistratura del lavoro di Milano

17.03.2021 | Pubblicazioni

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di Annalisa Rosiello e Chiara Vannoni, luglio 2010

Premessa e fonti normative

I dirigenti normalmente assu- mono nell’ambito dell’azienda la duplice veste da un lato di sog- getti responsabili della salute e della sicurezza degli altri dipendenti e dall’altro di soggetti beneficiari, come tutti gli altri lavoratori subordinati, della tutela preventiva ed eventualmente ripristinatoria/risarcitoria (nel caso in cui l’azienda violi la nor- mativa di legge in tema di salute e sicurezza).

Con specifico riguardo alle di- sfunzionalità organizzative (stress, burn out, mobbing anche di genere e straining) e alle derive dei rapporti di lavoro (molestie sessuali, stalking occupazionale) le principali norme preventive e sanzionatorie sono costituite dal T.U. 81/08 (e successivi correttivi introdotti con D.Lgs. n. 106/2009), dal “vecchio” – ma ancora molto ben funzionante – codice civile (v. in particolare gli artt. 2087 c.c. e 2103 c.c.) e da tutta la normativa antidiscriminatoria legata al ge- nere (D.Lgs. n. 198/2006), all’età e ad altri fattori (D.Lgs. n. 216/2003, art. 15 L. n. 300/1970), alla razza ed etnia (D.Lgs. n. 215/2003).

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