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Novità giurisprudenziali 8 aprile 2019, a cura di Monica Serra.

16.03.2021 | News

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– CONDOTTE EXTRALAVORATIVE E LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 26 marzo 2019 n. 8390

Ricordando il principio secondo il quale un fatto extra-lavorativo può portare a un licenziamento disciplinare, con questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito e precisato che possono condurre al licenziamento soltanto le condotte extra-lavorative del dipendente che abbiano un riflesso sulla funzionalità e futura correttezza del rapporto di lavoro.

– NULLITA’ DEL TERMINE –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 26 marzo 2019 n. 8385

La sentenza che dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro ha natura dichiarativa e non costitutiva.

Di conseguenza, il rapporto di lavoro instauratosi in questo modo deve intendersi a tempo indeterminato fin dall’origine; al lavoratore che deve essere reintegrato è dovuta, per il periodo dalla scadenza del termine alla sentenza, l’indennità forfettaria di cui all’art. 32 L. n. 183/2010 e, per il periodo successivo, la retribuzione piena.

-LICENZIAMENTO E TERMINE DI DECADENZA –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 21 marzo 2019 n. 8026

Con questa sentenza la Corte di Cassazione si è pronunciata sul termine di decadenza per il deposito del ricorso d’impugnazione del licenziamento in caso di richiesta di tentativo di conciliazione.

Secondo la disciplina attuale il lavoratore – dopo l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento – entro i 180 giorni successivi deve procedere con il deposito del ricorso giudiziario o con la richiesta di attivazione del tentativo di conciliazione.

Ciò detto, la Corte di Cassazione ha precisato che:

  • nel caso in cui la controparte accetti la procedura conciliativa e questa non si concluda con esito positivo, il lavoratore deve comunque rispettare i 180 giorni per il deposito del ricorso, sospesi per i 20 giorni della procedura conciliativa;
  • nel caso in cui l’impresa non aderisca alla richiesta conciliativa rifiutandosi immediatamente o non presentando nei 20 giorni successivi la propria memoria, il ricorso deve essere depositato nel termine di 60 giorni dal rifiuto o dallo scadere dei 20 giorni senza che l’impresa abbia depositato alcuna memoria.

– LICENZIAMENTO INGIURIOSO –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 27 febbraio 2019 n. 5760

Si verte in ipotesi di licenziamento ingiurioso o vessatorio solo nel caso in cui questo sia lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore e sia stato impartito con particolari forme ingiustificate e lesive della dignità del lavoratore.

In casi simili il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno patito, ma solo nel caso in cui lo stesso sia in grado di provare in modo rigoroso sia le condotte sia il pregiudizio lamentato.

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