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Novità giurisprudenziali 30 gennaio 2019, a cura di Monica Serra.

16.03.2021 | News

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– DISCRIMINAZIONE COLLETTIVA –

Corte d’Appello di Brescia, sezione I civile, sentenza 18 gennaio 2019 n. 96

La Corte d’Appello di Brescia si pronuncia in materia di discriminazione collettiva a mezzo di social network.

Il caso è relativo al giudizio promosso da diverse associazioni che si occupano dell’accoglienza di migranti e profughi, che hanno convenuto in giudizio l’autrice di un post che accusava gli enti di “lucrare sul traffico di clandestini”.

Come già fatto dal Tribunale, la Corte di Appello ha confermato che le affermazioni contenute in un post pubblico su Facebook, quindi potenzialmente visibile da un numero indefinito di utenti, configuri una molestia – equiparata ad una discriminazione – in quanto idonea ha “lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo”.

Per la Corte d’Appello, infatti, l’attribuzione alle associazioni che si occupano di accoglienza delle persone richiedenti asilo di uno “scopo di lucro” è frase idonea a creare un clima ostile nei confronti di chi opera in questo settore.

Inoltre, l’utilizzo del termine “clandestini” riferito alle persone richiedenti asilo, che invece hanno il diritto – costituzionalmente garantito – di fare ingresso nel territorio dello stato e presentare domanda di protezione, ha l’effetto di violarne la dignità.

Per questi motivi la Corte d’Appello ha confermato la sentenza del Tribunale anche per quanto riguarda il risarcimento del danno alle associazioni, chiarendo che si tratta di un danno risarcibile per espressa previsione legislativa e che, quindi, non richiede prova.

– DISCRIMINAZIONE FONDATA SUL MOTIVO RELIGIOSO –

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 22 gennaio 2019 nella causa C-193/17, Cresco

Secondo la Cedu, il riconoscimento del “venerdì santo” solo ai fedeli di alcune chiede cristiane costituisce una discriminazione fondata sulla religione.

In Austria, infatti. è riconosciuta come festiva la giornata del venerdì santo unicamente per gli appartenenti ad alcune chiese cristiane, che hanno quindi il diritto di astenersi dal lavoro e di ricevere un compenso aggiuntivo se decidono di lavorare.

Ebbene, secondo la Corte di Giustizia questa normativa costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione.

Di conseguenza, nell’attesa di una modifica della norma in questione, il datore di lavoro austriaco ha l’obbligo di riconoscere anche agli altri lavoratori, su loro richiesta, il venerdì santo come giorno festivo.

– LICENZIAMENTO ORALE E DECADENZA –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 11 gennaio 2019 n. 523

Al licenziamento comunicato solo oralmente non è applicabile il termine di decadenza per la sua impugnazione, in quanto si tratta di un atto inefficace che resta soggetto quindi al solo termine di prescrizione (quinquennale).

Nel caso di specie, questa regola deve applicarsi anche laddove – ai sensi del contratto collettivo applicabile – il rapporto di lavoro cessa automaticamente per il subentro di una nuova impresa in un appalto di servizi e il dipendente deve essere riassunto dall’impresa subentrante. Anche in casi come questo, infatti, la comunicazione del recesso deve comunque avvenire per iscritto, pena la sua inefficacia.

– LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 10 gennaio 2019 n. 428

E’ legittimo il licenziamento per giusta causa comminato sulla base di una condotta extra-lavorativa antecedente l’assunzione.

Nel caso specie, il lavoratore si era reso protagonista di alcune condotte durante un precedente rapporto di lavoro tra le medesime parti, emerse solo quando, durante un secondo rapporto di lavoro, erano valse allo stesso un’ordinanza di custodia cautelare.

Tutto ciò premesso, la Corte ha ribadito il principio lavorativo secondo il quale condotte extra-lavorative anche antecedenti al rapporto di lavoro in essere possono avere valore sulla sua prosecuzione qualora si riflettano, anche in maniera potenziale ma comunque oggettiva, sulla funzionalità del rapporto, tenuto conto dell’attività svolta e delle mansioni ricoperte dal dipendente.

Inoltre, qualora i fatti contestati abbiano rilevanza penale non è necessario attendere la sentenza definitiva per l’attivazione del procedimento disciplinare.

– GRUPPO DI IMPRESE E LICENZIAMENTO COLLETTIVO –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 9 gennaio 2019 n. 267

In presenza di rapporti di lavoro gestiti in via unitaria da un gruppo di imprese, la procedura di licenziamento collettivo deve riguardare tutto il gruppo, laddove si deve ricorrere alla disciplina del gruppo di società sia in caso di gruppo genuino che in caso di utilizzazione promiscua della medesima forza-lavoro da parte delle società partecipi della gestione integrata dell’unitaria struttura aziendale e conseguenze riferimento all’intero gruppo della titolarità dei rapporti di lavoro e delle relative vicende.

– ASPETTATIVA RETRIBUITA PER FREQUENZA DI UN DOTTORATO DI RICERCA –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 10 gennaio 2019 n. 432

Nell’ambito del pubblico impiego il periodo di aspettativa retribuita per la frequenza di un corso di studi non può eccedere la durata del corso.

Nel caso di specie, il dipendente pubblico aveva chiesto ed ottenuto tre anni di aspettativa per frequentare un dottorato di ricerca: secondo la Cassazione, il regolamento di Ateneo che prevede la possibilità di una proroga del corso di dottorato non si estende al periodo di aspettativa, soggetto solo alla disciplina legislativa, che persegue – secondo la Corte di Cassazione – “la chiara intenzione del bilanciamento tra diritto di studio del dipendente e interesse dell’Amministrazione (che eroga la retribuzione pur non fruendo della prestazione lavorativa), che trova un corretto contemperamento nella prevista prevedibilità della durata dell’assenza”.

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