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Rassegna giurisprudenziale 7 giugno 2018, a cura di Monica Serra

15.03.2021 | News

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– DISCRIMINAZIONE ED ETA’ DEL PENSIONAMENTO –

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Decima Sezione, ordinanza 7 febbraio 2018, causa C-412/17

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Decima Sezione, ordinanza 7 febbraio 2018, causa C-143/17

Con due recenti ordinanze la Corte di Giustizia si è pronunciata su un caso di discriminazione diretta basata sul sesso relativamente all’età pensionabile, prendendo spunto dalla corretta interpretazione e applicazione dell’art. 14, par. 1, lett. c), della Direttiva 2006/54/CE sull’attuazione delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Ebbene, la normativa nazionale secondo la quale i lavoratori impiegati come ballerini che abbiano raggiungo l’età pensionabile – 45 anni sia per le donne che per gli uomini – possano esercitare la facoltà di proseguire l’attività lavorativa sino al limite fissato dalla normativa previgente – 47 anni per le donne e 52 per gli uomini – costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso.

La decisone della Corte è stata fatta propria da Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 17 maggio 2018 n. 12108, che ha affermato la natura di discriminazione diretta del licenziamento di una ballerina quarantasettenne per raggiunti limiti di età.

– NULLITA’ DEL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO SE IRROGATO PRIMA DELLA SCADENZA DELLO STESSO –

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 22 maggio 2018 n. 12568

E’ radicalmente nullo e non inefficace il licenziamento per superamento del periodo di comporto che sia stato irrogato in anticipo rispetto alla scadenza di tale periodo.

Non solo: se il lavoratore licenziato anticipatamente tenta di riprendere servizio prima della scadenza del termine di comporto non può essere respinto dal datore di lavoro con la motivazione che non ha presentato un certificato di avvenuta guarigione.

– RESPONSABILITA’ SOLIDALE E CONTRATTI ATIPICI –

Tribunale di Milano, sezione Lavoro, sentenza 2 maggio 2018 n. 116

Con questa recente sentenza il Tribunale di Milano ha sancito l’applicabilità della responsabilità solidale anche ai contratti atipici assimilabili all’appalto.

Nel caso di specie il Giudice si è pronunciato sulla responsabilità per un credito di lavoro della società datrice di lavoro e di altra società, legate da un contratto di “partnership”, nell’ambito del quale la ricorrente aveva svolto la propria attività lavorativa.

Sebbene il contratto in oggetto è stato qualificato dal Giudice come “atipico”, la causa prevalente era assimilabile a quella del contratto di appalto, con conseguente applicazione della relativa disciplina.

– TERMINE PER L’OPZIONE NEL RITO FORNERO –

Corte d’Appello di Salerno, sezione Lavoro, sentenza 14 febbraio 2018 n. 257

Il termine di decadenza dal diritto d’opzione alternativo alla reintegrazione nel “rito Fornero” decorre dalla sentenza e non dall’ordinanza della prima fase del giudizio.

Secondo la Corte di Salerno, infatti, il termine di 30 giorni concesso dall’art. 18 della L. n. 300/1970 al lavoratore per esercitare il diritto di opzione in seguito all’ordine di reintegrazione emesso dal giudice decorre solo nel caso di deposito di una sentenza in sede di giudizio di opposizione, e non invece nel caso, come quello di specie, in cui vi sia un’ordinanza non opposta.

Tale interpretazione, secondo i giudici, è dovuta sia alla natura delle norme in tema di decadenza che alla natura sommaria del procedimento.

– INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE E DIRITTO DI SOGGIORNO SPETTANO ANCHE AI LAVORATORI AUTONOMI –

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Quinta Sezione, sentenza 20 dicembre 2017, causa C-442/16

Ai sensi dell’art. 7, par. 3, lett. b), della direttiva 2004/38/CE in tema di diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, mantiene lo status di lavoratore autonomo il cittadino di una Stato membro che, dopo aver soggiornato regolarmente e avere esercitato l’attività di lavoratore autonomo in un altro Stato per circa quattro anni, abbia cessato la propria attività lavorativa per mancanza di lavoro debitamente comprovata e indipendente dalla sua volontà, e si sia registrato presso l’ufficio di collocamento di tale Stato come persona in cerca di occupazione.

– IMPIEGO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI E SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 24 maggio 2018 n. 12936

Può incorrere in sanzioni sia penali che amministrative il datore di lavoro che decida di impiegare lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno.

In particolare, il caso riguardava un imprenditore che aveva deciso di utilizzare lavoratori  senza permesso di soggiorno e non li aveva indicati nelle scritture contabili (necessarie per il controllo del pagamento dei contributi), e per questo motivo aveva subito una condanna penale e una sanzione amministrativa.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’impresa la doppia condanna – sia in sede penale che amministrativa – non lede la regola del ne bis in idem in quanto le due norme sanzionatorie tutelano due beni giuridici differenti, ossia la violazione delle norme sull’immigrazione e quella sul “lavoro nero”.

– RIPOSO SETTIMANALE –

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Seconda Sezione, sentenza 9 novembre 2017, causa C-306/16

Ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 93/104/CE e dell’art. 5 della Direttiva 2003/88/CE – concernente alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori – il giorno di riposo concesso ai lavoratori deve necessariamente essere fruito nell’ambito di un periodo di sette giorni.

– SUCCESSIONE NELL’APPALTO E TRASFERIMENTO D’AZIENDA –

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Decima Sezione, sentenza 19 ottobre 2017, causa C-200/16

L’art. 1, par. 1, lett. a), della Direttiva 2001/23/CE in tema di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso si trasferimento delle imprese deve essere interpretato nel senso che la locuzione “trasferimento di imprese [o] di stabilimenti” comprende anche la situazione in cui un committente ha risolto il contratto di prestazione di servizi concluso con un’impresa e ha poi stipulato, ai fini dell’esecuzione della medesima prestazione, un nuovo contratto con un’altra impresa, quando le attrezzature indispensabili siano state rilevate dalla seconda impresa.

Di conseguenza, è in contrasto con il diritto dell’Unione Europea la norma nazionale che escluda la configurabilità del trasferimento d’impresa, o di un suo ramo, in tutti i casi di successione nell’appalto.

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