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Novità giurisprudenziali 17 gennaio 2018, a cura di Monica Serra.

15.03.2021 | News

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– LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E CCNL –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 30 novembre 2017 n. 28798

In tema di licenziamento per giusta causa, con riferimento agli illeciti tipizzati dalle parti nei CCNL, la Corte di Cassazione conferma l’orientamento per cui l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa, mancando alcun automatismo tra questi e l’irrogazione della relativa sanzione disciplinare: specie se si tratta di recesso permane la necessità che vi sia un sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato.

 

– LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E CCNL –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 28 novembre 2017 n. 28417

Anche se il CCNL di riferimento prevede l’ipotesi della recidiva rispetto a precedenti mancanze come ipotesi di licenziamento, ciò non esclude il potere-dovere del giudice di soppesare la gravità del fatto contestato al lavoratore al fine di valutare la proporzionalità della sanzione espulsiva ex artt. 3 l. 604/1966, 2119 cod. civ. e 7 l. 300/1970.

– LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E MOLTEPLICITA’ DEI FATTI CONTESTATI –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 24 ottobre 2017 n. 25154

Quando il licenziamento per giusta causa viene intimato per una pluralità di fatti contestati, ciascuno di essi costituisce in via autonoma una base idonea per la giustificazione della sanzione disciplinare. Questo principio viene meno nel caso in cui il lavoratore provi che i fatti contestati sono tali da giustificare il recesso solo se considerati globalmente e non singolarmente.

Pertanto, e salvo questo specifico caso, anche se nel corso del giudizio di merito emerge che uno più addebiti sono infondati, i residui conservano comunque la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento.

– DELIBERA DI ESCLUSIONE DEL SOCIO LAVORATORE –

Tribunale di Bergamo, sezione Lavoro, ordinanza 2 gennaio 2018

Con questa recente ordinanza il Tribunale di Bergamo ha statuito che se la delibera di esclusione del socio lavoratore di cooperativa è illegittima, allora deve essere disposta la reintegrazione, e con ciò richiamando la sentenza della Cassazione, SS.UU., n. 27436/2017.

Nel caso di specie il socio era stato escluso per aver partecipato a una conversazione su whatsapp in cui i dipendenti si stavano organizzando per attività di sabotaggio dell’azienda.

Entrando però nel merito della conversazione, il Tribunale ha valutato di scarsa importanza i messaggi inviati dal ricorrente nella conversazione, e ne ha ritenuto illegittima l’esclusione.

Per questo motivo, affermata chiaramente l’illegittimità della delibera di esclusione e del licenziamento del socio lavoratore di cooperativa, se questi sono fondati sugli stessi motivi determinano il ripristino del rapporto associativo e l’applicabilità della tutela reale di cui all’art. 18 l. 300/1970.

– CONDOTTA ANTISINDACALE –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 19 dicembre 2017 n. 30422

Come affermato dalla Corte di Cassazione, conserva la connotazione di condotta antisindacale il comportamento datoriale che, anche se esaurito, ha avuto di fatto un effetto deterrente.

Nel caso di specie il datore di lavoro aveva trattenuto e poi restituito la retribuzione giornaliera ad alcuni lavoratori che avevano aderito a uno sciopero. Nel conseguente giudizio promosso ex art. 28 l. 300/1970 ha Corte ha ribadito il principio secondo cui il venir meno dell’azione lesiva del datore di lavoro non impedisce la dichiarazione di antisindacalità quando la condotta datoriale abbia prodotto in maniera oggettiva effetti durevoli di tipo intimidatorio o di incertezza rispetto alla possibilità di svolgere in futuro ulteriori attività sindacali.

– VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI REPECHAGE –

Tribunale di Trento, sezione Lavoro, ordinanza 18 dicembre 2017

Con una recente ordinanza, il Tribunale di Trento ha stabilito che alla violazione dell’obbligo di repechage del lavoratore (in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo) consegue la sua reintegrazione nel posto di lavoro.

In proposito il giudice – e respinta la tesi della discriminatorietà del recesso – ha accertato l’esistenza in azienda di posizioni vacanti che il ricorrente avrebbe potuto ricoprire e che, invece, sono state assegnate a nuovo personale assunto.

Per questo motivo il giudice ha ritenuto di dover applicare la tutela reintegratoria aderendo all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di repechage è un elemento essenziale della fattispecie di recesso per giustificato motivo oggettivo, e la sua mancanza comporta l’insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento.

– CONDANNA PENALE E IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 18 dicembre 2017 n. 30328

Una dipendente pubblica accusata di induzione e sfruttamento della prostituzione di una collega affetta da una minorazione psichica concludeva il relativo procedimento penale con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), e per i fatti di cui al procedimento penale veniva licenziata.

Interpellati sul punto, i giudici hanno ricordato che tale tipo di sentenza costituisce piena prova nel giudizio civile di impugnazione del licenziamento intimato per i fatti di cui all’imputazione, fatto salvo che il giudice non spieghi le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una responsabilità invece insussistente.

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