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La condizione dello straniero che intende lavorare in Italia – di Carlo Facile e Martina Costantino – 18 maggio 2017

22.03.2021 | Pubblicazioni

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Carlo Facile e Martina Costantino, maggio 2017

Per poter lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario deve essere in possesso di un permesso di soggiorno, la cui titolarità garantisce la piena equiparazione del lavoratore straniero a quello italiano.

Affinché lo straniero possa svolgere attività lavorativa, comunque, non è necessario che il suo permesso di soggiorno sia rilasciato espressamente per tali fini, poiché in generale il legislatore permette anche a chi soggiorna regolarmente nel nostro Paese per altri motivi di potersi procurare lecitamente (attraverso il lavoro) i mezzi di sussistenza.

Per esempio, nei seguenti casi: assistenza minore, attività sportiva, carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei, motivi familiari, studio, vacanze lavoro.

È importante evidenziare, visto il particolare momento storico, che possono svolgere attività lavorativa anche gli stranieri in attesa di conoscere l’esito della loro domanda di protezione internazionale e, quindi, in possesso del permesso di soggiorno temporaneo (solitamente della durata di sei mesi rinnovabili fino al termine della procedura di accertamento); questi stessi stranieri potranno poi continuare a lavorare se, appunto, all’esito del procedimento che li riguarda si vedranno rilasciare un permesso di soggiorno per asilo (status di rifugiato), per protezione sussidiaria o per ragioni umanitarie.

Solo in alcuni casi specifici è preclusa l’attività lavorativa allo straniero regolarmente soggiornante, vale a dire per chi ha ottenuto un permesso per: cure mediche, turismo, motivi religiosi, minore età; affari; giustizia.

Distinguiamo adesso il caso in cui lo straniero si trova ancora nel proprio paese di origine ed il caso in cui, invece, questo sia già arrivato il Italia.

  1. Cittadino straniero che non è ancora in Italia

Step 1: Richiesta del nullaosta

Il momento di avvio della procedura consiste nella presentazione da parte del datore di lavoro della richiesta di nulla osta per l’assunzione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza, quello della provincia ove ha sede legale l’impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa.

La richiesta dovrà contenere una proposta di contratto di soggiorno e sarà nominativa se il datore di lavoro conosce già il lavoratore da assumere; sarà a chiamata numerica e riguarderà invece i lavoratori inseriti nelle liste di cui all’art. 21 comma 5 d.lgs 286/1998 (c.d. Testo Unico sull’immigrazione) nel caso in cui il datore di lavoro non ha conoscenza diretta dello straniero.

In particolare l’art. 21, che disciplina la “determinazione dei flussi di ingresso”, rinvia alla determinazione delle quote di ingresso per motivi di lavoro (subordinato anche stagionale e lavoro autonomo) da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite i c.d. decreti-flussi e specifica anche che gli stranieri, i quali intendono entrare in Italia per motivi di lavoro, si devono iscrivere in apposite liste detenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

L’iter è quindi il seguente: una volta emesso il decreto flussi da parte dell’Esecutivo, tutti i cittadini extra-UE che vogliono venire a lavorare in Italia hanno un lasso di tempo, previsto dal decreto stesso, per mettersi in lista, fino ad esaurimento quota.

In ogni caso, prima di presentare la domanda di nullaosta il datore di lavoro è tenuto a verificare, presso il centro per l’impiego competente, la indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale al momento della richiesta.

Step 2: Rilascio del nullaosta e visto d’ingresso

Lo Sportello Unico per l’immigrazione procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro e nel termine massimo di quaranta giorni, sentito il questore, rilascia il nulla osta per il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro (il quale ha validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio ed è rinnovabile).

La rappresentanza diplomatica o consolare comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e l’interessato chiederà dunque il visto d’ingresso che gli verrà rilasciato entro trenta giorni; la rappresentanza diplomatica effettuerà tutte le opportune comunicazioni, per via telematica, al Ministero dell’interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’INPS ed all’INAIL.

Step 3: Sottoscrizione del contratto di soggiorno

Giunto in Italia, lo straniero avrà tempo otto giorni per sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico.

In particolare, il contratto di soggiorno (previsto dall’articolo 5 bis del Testo Unico sull’immigrazione e dall’articolo 35 del relativo Regolamento di attuazione) è un accordo tra datore di lavoro e lavoratore straniero con cui il primo garantisce che il lavoratore ha a disposizione un alloggio idoneo e si impegna al pagamento delle spese di viaggio in caso di, eventuale, espulsione del lavoratore dal territorio nazionale. Non sostituisce il contratto di lavoro, ma è necessario che venga stipulato per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Step 4: Richiesta e Rilascio permesso di soggiorno

Sottoscritto l’apposito contratto di soggiorno, lo straniero dovrà richiedere il permesso di soggiorno, che verrà rilasciato dalla Questura.

Il permesso ha una validità pari alla durata dell’offerta di lavoro e comunque non superiore a un anno per contratto a tempo determinato e non superiore a due anni per tempo indeterminato, è sempre rinnovabile alla scadenza e consente di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Ottenuto il permesso di soggiorno, il lavoratore straniero ha il titolo per la piena equiparazione al lavoratore italiano.

  1. Cittadino straniero in Italia

I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia, con uno dei permessi che gli consentono comunque di svolgere attività lavorativa, devono inviare al Centro per l’Impiego del luogo dove è ubicata la sede di lavoro, entro le 24 ore del giorno precedente all’assunzione, il modello “UNILAV” di comunicazione obbligatoria di assunzione.

Con l’invio, da effettuarsi esclusivamente per via telematica, di tale modello si assolvono contemporaneamente tutti gli obblighi di comunicazione: all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura.

Il modello contiene, infatti, anche gli impegni cui il datore di lavoro è tenuto ai sensi del Testo Unico sull’immigrazione, vale a dire il pagamento delle spese per l’eventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e l’indicazione della sistemazione alloggiativa dello straniero.

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