In questo scritto viene esaminata la sentenza della Cassazione n° 3103 del 2026 che ha delineato una responsabilità aquiliana autonoma dell’autore materiale delle condotte mobbizzanti e vessatorie, concepita in termini espressamente svincolati sia dall’organizzazione datoriale sia, soprattutto, dal paradigma della responsabilità contrattuale dell’art. 2087 c.c. Con l’effetto di confermare la responsabiltià dell’autore materiale dlle condotte ma di negare quella della datrice di lavoro.
Si ritiene al contrario che il datore di lavoro possa e (quasi sempre) debba rispondere per le condotte dei dirigenti e dei preposti da lui scelti, formati, e vigilati anche e proprio sulle questioni attinenti il benessere organizzativo. Se il datore di lavoro ha scelto una persona inadeguata al ruolo, non sufficientemente formata e/o non sufficientemente vigilata, alla luce della più recente normativa (richiamata nello scritto) e della più attenta giurispdudenza, sembra difficile poter escludere la responsabiltà dell’azienda nel caso in cui un proprio dipendente e preposto abbia creato situazioni stressogene, difunzionali o mobbizzanti.
Qui il testo del contributo pubblicato sulla rivista Labor.
