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Lo smart-working come accomodamento ragionevole. Cass 605/2025, di Annalisa Rosiello

24.01.2025 | News

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Capita spesso che il datore di lavoro,  anche in presenza di condizioni di fragilità importanti, opponga rifiuto all’accomodamento ragionevole adducendo a motivo la sussistenza di prassi, criteri, accordi integrativi che dispongono “per tutti”.

E’ molto importante continuare a chiarire che l’azienda è obbligata a ricercare soluzioni diversificate e appropriate per determinate categorie di persone, in primis per le persone con disabilità. E così, per fare solo un esempio, se un accordo di secondo livello dovesse disporre lo smartworking per un giorno a settimana, il criterio potrebbe avere un effetto discriminatorio per la persona con disabilità ponendola ingiustificatamente in una posizione di svantaggio rispetto agli altri lavoratori (cfr. art. 25, comma 2bis, d.lgs. 198/2006 come modificato dalla l. 162/2021)

Smartworking, telelavoro, part-time o altre soluzioni appropriate e ragionevoli vanno quindi – in costanza di rapporto – ricercate, anche con l’ausilio del sindacato, del servizio salute e sicurezza (RLS, MC ecc.) e figure aziendali adeguatamente preparate.

Qualora l’azienda non dovesse adottare queste misure, infatti, la sanzione è quella della nullità sancita dal diritto antidiscriminatorio (cfr. d.lgs. n. 216/2003). Si ricorda infatti che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal nostro legislatore (cfr. legge di ratifica 3 marzo 2009, n. 18), equipara il rifiuto di adottare un accomodamento ragionevole a una discriminazione. L’istituto dei ragionevoli accomodamenti è stato precisato anche dal d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62.

Nel caso trattato in sentenza Cass. 605 del gennaio 2025, seguito – per le fasi di merito – dallo studio legale Cirillo e dal nostro studio, vengono ribaditi questi concetti nel caso di un lavoratore con grave deficit visivo, invalido civile e fruitore della 104 in condizioni di gravità, costretto a fare un percorso lungo e tortuoso, utilizzando mezzi pubblici, percorso incompatibile e perfino pericoloso per la sua incolumità, considerate le sue condizioni. Lo smartworking prestato in una sede più prossima al luogo di residenza è stato confermato come misura appropriata e ragionevole.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 605 DEL 10 GENNAIO 2025 (PDF)

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