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Novità giurisprudenziali 6 giugno 2019, a cura di Monica Serra.

16.03.2021 | News

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– IMPUGNAZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE –

Tribunale di Roma, sezione Lavoro, sentenza 8 maggio 2019

E’ impugnabile il verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale – così come le relative rinunce e transazioni – quando la procedura non si sia svolta a norma delle regole di cui al contratto collettivo o il sindacato che assiste il lavoratore non rientri tra le associazioni comparativamente più rappresentative.

Allo stesso modo, il Tribunale ha ribadito la necessità che l’assistenza da parte del sindacato sia effettiva, così da garantire al lavoratore una piena consapevolezza delle rinunce contenute nel verbale.

 

– LICENZIAMENTO DISCIPLINARE –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 14 maggio 2019 n. 12789

Con questa sentenza la Corte di Cassazione è tornata sulla corretta applicazione dell’art. 18 L.F., così come modificato dalla legge Fornero, in punto di licenziamento disciplinare.

In particolare, se il licenziamento disciplinare rappresenta una risposta sproporzionata rispetto alla mancanza contestata, il lavoratore ha diritto alla mera tutela indennitaria.

Al contrario, la tutela reintegratoria è prevista e possibile solo nel caso di insussistenza del fatto (equiparata alla sua irrilevanza disciplinare) o quando il fatto venga considerato dal codice disciplinare come meritevole di sanzione conservativa.

 

– P.A. E UTILIZZO DI CONTRATTI A TERMINE –

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 8 maggio 2019, causa C – 494/2019, MIUR c. Rossato

Quando uno Stato membro, per sanare un pregresso ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a termine, ne dispone la trasformazione a tempo indeterminato, non è tenuto a farlo con effetto retroattivo o a risarcire gli eventuali e ulteriori danni.

 

– BANDO DI CONCORSO E DISCRIMINATORIETA’ –

Corte d’Appello di Milano, sezione Lavoro, sentenza 16 maggio 2019

Deve considerarsi discriminatorio il bando di concorso che stabilisce un doppio limite di età per l’ammissione al corpo di pulizia municipale, ovvero 30 anni con aumento a 35 anni per alcune categorie, ossia le persone coniugate, con figli a carico, o che in precedenza avessero svolto servizio militare volontario di leva o di leva prolungata.

Secondo la Corte, infatti, l’eccezione al divieto di differenziazione di trattamento in base all’età, previsto dalla direttiva europea n. 708/2000, è ammissibile solo qualora il requisito anagrafico configuri una caratteristica essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa e purchè la finalità perseguita mediante tale elemento di discrimine sia legittima.

Nel caso di specie la finalità perseguita dal bando era quella di assicurare candidati dotati dell’idoneità fisica necessaria allo svolgimento di turni di lavoro notturni, ma questa finalità non giustifica i requisiti posti, tanto più che questi attengono a condizioni personali che non hanno nulla a che fare con l’idoneità fisica dei candidati.

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