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Novità giurisprudenziali 13 febbraio 2019, a cura di Monica Serra.

16.03.2021 | News

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– CASO FOODORA –

Corte d’Appello di Torino, sezione Lavoro, sentenza 4 febbraio 2019 n. 26

A distanza di un mese dalla pubblicazione del dispositivo (dispositivo sentenza Foodora, 11 gennaio 2019), la Corte d’Appello di Torino ha reso note le motivazioni della “sentenza Foodora”.

Per la Corte torinese, l’art. 2 D.lgs. n. 81/2015 non è una “norma apparente” né un’estensione della fattispecie della subordinazione, ma un tertium genus collocato a metà tra lavoro subordinato e collaborazioni autonome.

Il Collegio quindi, escludendo che il rapporto di lavoro dei riders possa considerarsi subordinato, ha precisato che nel caso specifico trova applicazione l’art. 2 D.lgs. n. 81/2015 a tutela delle “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Secondo i Giudici questa norma è un “terzo genere, che si viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 cc e la collaborazione come prevista dall’articolo 409 n. 3 c.p.c.”, e i suoi elementi caratterizzanti sono il concetto di eterodirezione in capo al committente e la continuatività della prestazione.

Come conseguenza, l’applicazione dell’art. 2 D.lgs. n. 81/2015 comporta la parziale estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni: ai riders devono essere riconosciute le differenze retributive e i trattamenti da lavoro subordinato, mentre restano escluse le tutele proprie dei licenziamenti.

– VALIDITA’ DELLA NOTIFICA –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 1 febbraio 2019 n. 3133

E’ valida ed efficace la notifica di un atto in “estensione.doc” anziché in “formato.pdf” se ciò non impedisce al destinatario di venire a conoscenza del contenuto dell’atto stesso.

Tale principio, infatti, non è altro che l’applicazione pratica della regola processuale secondo cui la nullità di un atto è sanato ogniqualvolta in cui lo scopo sia comunque raggiunto.

– LICENZIAMENTO COLLETTIVO DEI DIRIGENTI –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 25 gennaio 2019 n. 2227

In caso di licenziamento collettivo dei dirigenti è necessario coinvolgere il loro sindacato nella relativa procedura.

La sentenza riprende e fa applicazione della sentenza della Corte di Giustizia UE dello scorso 13 febbraio 2014 a seguito della quale il legislatore italiano ha integrato la disciplina dei licenziamenti collettivi prevedendone l’applicazione anche ai dirigenti.

Nel caso di specie il licenziamento è stato ritenuto illegittimo in quanto il licenziamento collettivo in atto coinvolgeva anche un dirigente e l’impresa non aveva effettuato la prescritta comunicazione ai sindacati e non ha proceduto all’esame congiunto col sindacato rappresentativo cui il dirigente aderiva.

– OBBLIGAZIONI SOCIALI –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 29 gennaio 2019 n. 2435

Il socio di una società di persone risponde personalmente anche delle obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della carica di socio, anche se giudizialmente accertate dopo la sua uscita dalla società.

Nel caso di specie i soci di una società in nome collettivo sono stati coinvolti nell’obbligo di restituire all’INPS una somma attribuita alla società da una sentenza poi annullata dalla Cassazione, laddove in giudizio alcuni soci hanno obiettato di non esserlo più al momento della sentenza di Cassazione. Tuttavia la Corte ha rilevato che la sentenza di annullamento ha efficacia retroattiva e vincola alla restituzione anche i soci divenuti tali dopo il percepimento di tale somma.

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