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Stalking e molestie sessuali sui luoghi di lavoro

17.03.2021 | Pubblicazioni

Pubblicazioni

di Annalisa Rosiello, ottobre 2008

Introduzione

 

Le molestie sessuali sul luogo di lavoro sono state oggetto di definizione normativa, in ambito giuslavoristico, dopo la Direttiva n. 2002/73, la quale ha fornito la definizione di molestie sessuali in aggiunta a quelle di discriminazione (diretta e indiretta) e di molestie o “mobbing di genere” (descrivendo queste ultime, lo si ricorda, come situazioni in cui si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo; v. Rosiello, Il mobbing di genere: definizione, interventi di tutela e fonti di responsabilità del datore di lavoro, in Pianeta lavoro e tributi n. 16/2008).

Le molestie sessuali vengono descritte dalla direttiva menzionata come situazioni in cui si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando, anche in tal caso così come nel mobbing di genere, un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.La definizione di molestia sessuale (così come quella di molestia morale) contempla una nozione “soggettiva” di discriminazione, volta a perseguire il comportamento avente lo scopo di ledere la dignità della persona, e anche una nozione “oggettiva” espressa in termini di verificazione di un dato comportamento oggettivamente indesiderato. In ragione di tale ultima caratteristica, la molestia, sia di genere (o mobbing di genere) che sessuale, si può configurare anche quando non sia ravvisabile un’intenzionalità dell’autore e attraverso ogni ipotesi di comportamento, purché sia indesiderato.Il legislatore italiano, recependo le linee guida comunitarie, ha statuito che sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ossia “quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” (art. 2 comma 1 lett. c del D.lgs. n. 145/2005, ora trasfuso nel d.lgs. 11 aprile 2006, n° 198, o Codice delle Pari opportunità, all’art. 26, comma 2).Continua a leggere il pdf

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