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Garanzia giovani – Di che si tratta?

19.03.2021 | Pubblicazioni

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di Annalisa Rosiello, luglio 2014

La raccomandazione del Consiglio UE 22 aprile 2014, n 120

Il progetto c.d. “Garanzia giovani” (Youth Guarantee), di cui molto si è parlato in questi giorni, è raccomandato dal Consiglio dell’Unione Europea ed è finalizzato a contrastare la disoccupazione giovanile nei paesi UE.

Con l’espressione “Garanzia per i giovani” la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 fa riferimento “a una situazione nella quale, entro un periodo di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale, i giovani ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio”.

Il programma riguarda prevalentemente i c.d. NEET (Not in Education, Employment or training) e all’interno della Raccomandazione si prevede l’offerta,  l’articolazione e l’implementazione di vari servizi specifici e funzionali alla piena realizzazione del programma; si tratta di servizi quali l’informazione, la sensibilizzazione dei giovani rispetto al piano, l’orientamento, la formazione, la previsione di incentivi salariali alle aziende che assumono, il sostegno alle start-up,  l’incoraggiamento della mobilità all’interno dei paesi dell’Unione o anche all’interno del territorio dei singoli stati (con previsione di un sostegno adeguato per aiutare i giovani ad adattarsi al nuovo ambiente), ecc..

L’obiettivo è quello di incrementare i livelli occupazionali, ridurre gli abbandoni scolastici e sottrarre alla povertà ed alla esclusione sociale milioni di persone.

Al fine di sostenere le misure di garanzia per i giovani è previsto lo stanziamento, su tutto il territorio dell’Unione, di 6 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. Tali fondi sono veicolati agli Stati membri tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE) e potranno essere – nell’ambito dei singoli stati – ulteriormente incrementati con fondi nazionali ed ulteriori fondi comunitari.

Il piano nazionale

Come sopra detto, il target dei destinatari dei servizi, espressamente individuato nella raccomandazione, riguarda i giovani compresi nella fascia di età tra quindici e i ventiquattro anni; occorre tuttavia precisare, per quanto riguarda il nostro paese, che  il d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 include nella definizione di “giovani” i soggetti “di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti”.

Il piano Garanzia giovani, nel nostro paese, dovrebbe (e si auspica che così sarà, specie per le misure economiche) riguardare sia gli “adolescenti” (ovvero i minori di età compresa tra i quindici e i diciotto anni che non siano più soggetti all’obbligo scolastico) sia i “giovani”, come individuati dalla nostra legislazione, più su richiamata.

Il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani descritto nel portale www.garanziagiovani.gov.it e rinvenibile tra i documenti nel sito www.lavoro.gov.it descrive la situazione italiana (dati di disoccupazione suddivisi per Regione, target dei soggetti coinvolti, partenariati, monitoraggio, misure, ecc.), prevede che i “quattro mesi” previsti dalla Raccomandazione decorrano dal momento della registrazione nell’apposito portale.

Gli obiettivi contenuti nel Piano saranno realizzati in collaborazione con le Regioni e svolti primariamente attraverso il sistema dei servizi competenti e dal sistema di istruzione e formazione; il Piano prevede tuttavia che “sarà assicurato il coinvolgimento di altre istituzioni e soggetti attivi nella società civile, come le Camere di Commercio, le Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, il cd. Terzo settore, le associazioni giovanili. Tale coinvolgimento avverrà nel rispetto dei sistemi regionali relativi all’organizzazione ed al funzionamento del mercato del lavoro, che regolano anche il sistema complesso di relazioni con i diversi soggetti istituzionali e sociali”.

 

Nel corso dei mesi passati, sono state sottoscritte (e/o sono in fase di sottoscrizione) da parte delle Regioni apposite convenzioni volte a delineare meglio il programma in questione; compete infatti principalmente alle Regioni il compito di dare corso ed attuazione alle misure più appropriate, declinandole in base alla situazione concreta presente all’interno di ciascun territorio; ciò – naturalmente –  in linea con il Piano nazionale sopra richiamato.

In estrema sintesi le principali misure, che saranno adottate in sinergia con le Regioni e con la collaborazione dei soggetti coinvolti sono le seguenti:

  • Azioni di informazione, orientamento e supporto a carattere universale, previa registrazione nel portale governativo sopra menzionato (ad esempio tramite colloqui di orientamento finalizzati a favorire l’informazione sulle opportunità di lavoro concrete e ad agevolare l’elaborazione di un progetto personalizzato e coerente con le aspirazioni e le caratteristiche del giovane);
  • Percorsi formativi per gli adolescenti (soggetti tra i quindici e i diciotto anni anni) privi di qualifica o diploma, finalizzati al reinserimento scolastico per il conseguimento di un titolo di studio;
  • Offerte di lavoro, apprendistato anche estero, tirocinio, servizio civile, mobilità intra o trans-nazionale, accompagnate eventualmente da bonus occupazionali (fiscali e/o contributivi) o indennità.

Le convenzioni regionali

 

Sono in fase di definizione le singole convenzioni tra il Ministero del lavoro e tutte le Regioni; si suggerisce pertanto un frequente accesso e monitoraggio del portale sopra indicato (che rimanda a quelli regionali), al fine di seguirne gli aggiornamenti sia per i giovani sia per chi intende fornire loro opportunità di formazione, tirocinio, apprendistato o lavoro.

 

Per fare solo qualche esempio, la Convenzione che riguarda la Regione Emilia Romagna ha stabilito, per i giovani tra i diciotto e i ventiquattro anni, la promozione, tutoraggio e individuazione di datori di lavoro ospitanti volti alla realizzazione di tirocini formativi extra-curriculari, anche in mobilità geografica e transnazionale, della durata massima di sei mesi (o 12 mesi per giovani disabili o svantaggiati). Ha altresì previsto l’indennità di frequenza al tirocinio, del valore minimo di 450 euro mensili, finanziata dalla Regione per il 70% con risorse pubbliche, per il 30% da risorse delle realtà ospitanti. Sempre tale convenzione ha previsto un bonus occupazionale per promuovere l’inserimento dei giovani fino a ventinove anni il cui dettaglio “sarà definito in accordo con il Ministero nei prossimi giorni”; a tale proposito la Convenzione  che riguarda la Regione Lombardia (in via di approvazione) ha previsto il coinvolgimento dell’Inps per l’erogazione del bonus occupazione ed anche per l’erogazione delle indennità dei tirocini ed apprendistato.

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