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Incentivi alle assunzioni secondo l’art. 1 comma 118 Legge di Stabilità 2015

19.03.2021 | Pubblicazioni

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di Alessandra Maino, aprile 2015

La legge n. 190 del 22 dicembre 2014, meglio nota come Legge di Stabilità, ha disciplinato – all’ art. 1 comma 118 – il nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, per un periodo di n° 36 mesi e per un importo massimo pari a euro 8.060,00 euro annui (quindi, per le assunzioni nel lasso di tempo interessato dalla norma, l’esonero complessivo sarà di circa 24.000,00 euro nel triennio).

È bene chiarire che la norma in questione non ha natura di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento UE e, di conseguenza, alle assunzioni agevolate non si applica il regime de minimis (aiuti di piccola entità che le pubbliche autorità possono erogare per un importo massimo di euro 200.000,00 in tre anni), né è richiesta la verifica dell’ incremento occupazionale netto.

L’esonero ha quindi natura di vero e proprio incentivo all’occupazione; lo scopo del beneficio è infatti quello di ridurre il costo del lavoro e favorire le assunzioni a tempo indeterminato, anche in relazione alle novità introdotte dal Jobs Act e in particolare in ragione dell’introduzione del nuovo contratto a tutele crescenti in vigore dal 7 marzo 2015; tutto ciò in attesa dell’approvazione del decreto legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali.

Veniamo dunque ad esaminare nel dettaglio le caratteristiche e le finalità dello sgravio contributivo indicato, anche – e soprattutto – alla luce dei chiarimenti resi dall’Inps con la circolare n. 17/2015.

Oggetto del beneficio e misura dell’incentivo

L’oggetto del beneficio, garantito come detto per un periodo massimo di n° 36 mesi, sono i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi assicurativi per gli infortuni, del fondo di tesoreria e dei contributi già previsti dalla Legge Fornero per i fondi bilaterali.

La misura del beneficio non può essere superiore a euro 8.060,00 annuali per i tre anni considerati dalla norma, per un importo massimo quindi di euro 671,66 mensili. Ovviamente, per i rapporti part-time, l’importo va riproporzionato in ragione dell’effettivo orario di lavoro, rapportato al normale orario stabilito dalla legge o dal CCNL.

Dal 1° gennaio 2015 gli sgravi e gli incentivi per le assunzioni sono disciplinati secondo le modalità introdotte dalla Legge di Stabilità.

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