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Coronavirus e smart-working: criteri di priorità nell’emergenza – Annalisa Rosiello – 24 febbraio 2020

22.03.2021 | Pubblicazioni

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In seguito all’emergenza legata al Covid-19 e ai provvedimenti urgenti varati dagli Organismi Competenti è importante segnalare le disposizioni in materia di lavoro agile presenti nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, che ha dato attuazione al Decreto legge n° 6, intervenuto nella stessa giornata.

Con riguardo specifico allo smart-working, l’art. 3 del citato D.P.C.M.  prevede che la modalità di lavoro agile di cui agli artt. da 18 a 23 della l. n. 81/2017 è applicabile “in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito delle aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale …e anche in assenza degli accordi individuali” previsti dalla normativa. La richiamata disposizione prevede poi che gli obblighi informativi di cui all’art. 23, l. n. 81/2017 (legati agli infortuni e malattie professionali) sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Anche guardando al combinato disposto degli artt. 2087 c.c. e delle normative contenute nel TU 81/2008 (applicabile quest’ultimo a tutte le tipologie di lavoratori, inclusi i collaboratori autonomi; v. art. 2) può argomentarsi l’obbligo di adottare ogni misura ritenuta utile per salvaguardare l’integrità psico-fisica del lavoratore, quale è certamente, adesso, lo smart-working.

In una situazione emergenziale quale quella che stiamo vivendo in questi giorni, in sostanza, l’azienda deve accordare lo smart-working al lavoratore che avanza la richiesta (per esempio anche telefonicamente o via mail) e, viceversa, il lavoratore dovrebbe aderire alla modalità agile qualora il datore di lavoro ne ravvisi la necessità in attuazione delle norme speciali e generali sopra richiamate.

E’ utile inoltre  il richiamo alle disposizioni del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali; in particolare la Ministra Nunzia Cafalfo ha indicato quale misura contenitiva condivisa con sindacati e associazioni datoriali  – sia per la Pubblica amministrazione sia per i privati – l’incremento del ricorso al lavoro agile “anche in deroga ai limiti percentuali stabiliti dai contratti collettivi e dalla legge” (cfr. dichiarazioni Ministra 23 febbraio 2020).

Queste disposizioni valgono di sicuro con riguardo ai lavoratori provenienti dalle aree interessate ma dovrebbero per via interpretativa valere anche – più in generale – nelle sette Regioni che al momento sono maggiormente interessate da provvedimenti restrittivi (ad oggi: Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria e Lazio); e infatti il pendolarismo e l’utilizzo dei mezzi pubblici potrebbe favorire il contagio e pertanto lo smart-working potrebbe essere senz’altro una misura appropriata e proporzionata in base alla normativa generale sopra richiamata (art. 2087 c.c. e TU 81/2008) e utile a salvaguardare la produttività.

Riteniamo che in via generale, e a prescindere dalla provenienza dei lavoratori da zone a rischio, andrebbero quindi agevolati accordi a termine aperto (da oggi fino al “cessato allarme”), da attuarsi anche con scambio mail, e l’incremento in via eccezionale e temporanea (sempre fino al “cessato allarme”) del numero di giorni settimanali in cui il lavoratore eventualmente già contrattualizzato in smart working  possa lavorare in modalità agile.

Sempre a salvaguardia dell’integrità psico-fisica del lavoratore è senz’altro misura necessaria, proporzionata e appropriata quella di consentire forme di lavoro a distanza a soggetti con particolari fragilità (soggetti in condizioni di particolare svantaggio personale, familiare e sociale) come previsto ordinariamente dai criteri di precedenza introdotti dalla normativa relativamente al pubblico impiego. E questo anche nell’impiego privato.

Infatti molte segnalazioni ci stanno pervenendo da parte di persone particolarmente vulnerabili (lavoratori che hanno subito un trapianto, affetti da diabete, oncologici, ecc.) che statisticamente sono più a rischio degli altri in caso di contagio (che può essere innescato dall’uso di mezzi pubblici o comunque dalla frequentazione dell’ambiente lavorativo), oppure da persone che hanno particolari difficoltà di conciliazione stante la chiusura delle scuole. Si tratta di casi di emergenza nell’emergenza da affrontare con la massima urgenza, attenzione e sensibilità, in applicazione dei principi generali e di quelli particolari previsti dalla normativa sul lavoro agile e sulla situazione innescata dal Covid-19.

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