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Novità giurisprudenziali 21 febbraio 2018, a cura di Monica Serra

15.03.2021 | News

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– INFORTUNIO SUL LAVORO –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 23 gennaio 2018 n. 1574

In caso di infortunio occorso al lavoratore distaccato, cioè inviato a prestare l’attività lavorativa in favore di un soggetto diverso dal proprio datore di lavoro, la responsabilità per l’infortunio è del distaccatario, in quanto soggetto che ha assunto in proprio la direzione e la vigilanza del lavoro, e che dunque, di fatto, esercita il controllo sulla prestazione.

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 5 gennaio 2018 n. 146

Il datore di lavoro – sul quale grava l’obbligo di tutelare l’integrità psicofisica e la personalità morale del dipendente – non è responsabile per i danni occorsi al proprio dipendente, quando questi siano derivati dallo svolgimento di una attività che non era richiesta dalle mansioni e il cui svolgimento non era neppure stato comunicatogli.

La Cassazione ha infatti chiarito che l’obbligo di tutela in capo al datore di lavoro non si estende sino a condotte del dipendente che, senza rivestire i caratteri dell’abnormità, non rientrino nel novero di quelle richieste dall’attività demandatagli e siano perlopiù effettuate senza darne preventiva comunicazione al datore di lavoro.

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 6 febbraio 2018 n. 2838

Con questa recente sentenza la Corte di Cassazione ribadisce un principio già espresso in passato ai fini della determinazione dell’operatività dell’assicurazione contro gli infortuni.

La sentenza trae origine dal caso di un lavoratore artigiano, rimasto vittima di un incidente stradale, che chiedeva essere riconosciuto come infortunio in itinere e, quindi, indennizzato. A questo proposito la Cassazione, censurando la pronuncia della Corte di Appello di Venezia, ha affermato che l’occasione di lavoro a cui fa riferimento il TU in materia di indennizzo degli infortuni, non prevede necessariamente che l’infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche, dal momento che è indennizzabile anche quello occorso nell’espletamento di attività connesse e strumentali a queste, anche quando riconducibili a situazioni ed attività proprie del lavoratore (come nel caso appunto dell’attività artigiana)

Cassando la sentenza della Corte di merito, quindi, la Cassazione ha ribadito che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dà rilievo ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta.

 

– SICUREZZA SUL LAVORO E APPALTO –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 11 dicembre 2017 n. 29582

In tema di appalto, la responsabilità per la violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori è in capo al committente solo quando questo sia garante della vigilanza e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire.

 

– LICENZIAMENTO E SENTENZA PENALE IRREVOCABILE DI ASSOLUZIONE –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 19 dicembre 2017 n. 30423

La Corte di Cassazione ribadisce che l’accertamento in sede penale dei fatti, come risultanti da una sentenza irrevocabile di assoluzione poi annullata, non preclude che gli stessi possano essere liberamente valutati anche in sede civile. In particolare è stato precisato che, in tema di effetti in sede civile della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dibattimentale, con qualsiasi formula adottata, il discrimine tra efficacia vincolante dell’accertamento dei fatti materiali in sede penale e libera valutazione degli stessi in sede civile è costituito dall’apprezzamento della rilevanza in sede civile degli stessi fatti, essendo ipotizzabile che questi, pur quando non decisivi per la configurazione del reato, conservino rilievo ai fini della contestazione disciplinare, con la conseguenza che dall’assoluzione dalla responsabilità penale non discende l’automatica conseguenza della preclusione alla cognizione della domanda da parte di detto giudice.

 

 – DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA E NASPI –

Messaggio INPS del 26 gennaio 2018 n. 369[1]

Con questo messaggio l’INPS ha precisato alcune casistiche in tema di dimissioni e NASPI. In particolare, in caso di dimissioni per giusta causa il lavoratore che intenda accedere alla prestazione di disoccupazione deve integrare la domanda con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex d.p.r. n. 445/2000 da cui risulti la volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro. La volontà di difendersi dovrà risultare da atti idonei (diffide, esposti, denunce, ricorsi d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ecc.) e all’INPS dovrà essere anche comunicato l’esito della controversia, sia che si sia risolta in sede giudiziale che stragiudiziale. Quando l’esito sia negativo, l’INPS dovrà procedere con il recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione.

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