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Quando e in che misura i comportamenti che teniamo nella nostra vita privata possono incidere sul rapporto di lavoro?

22.03.2021 | Pubblicazioni

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Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (29/3/2017, n° 8132) chiarisce che le condotte extra-lavorative possono costituire giusta causa di licenziamento se, a seguito di verifica, risultano illecite, gravi ed atte a ledere gli interessi morali e patrimoniali del datore di lavoro, nonché idonee a minare la sua fiducia.

Il caso su cui i giudici di ultima istanza si sono pronunciati riguarda la detenzione, in ambito extra lavativo, di una consistente quantità di droga a fine di spaccio. Il lavoratore in questione, fermato in auto e trovato in possesso di stupefacenti, è stato arrestato e, in sede penale, ha patteggiato una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione più multa (salatissima). La Corte spiega che il giudice civile può valutare autonomamente ogni prova, anche quelle raccolte in un processo penale, e aggiunge che gli articoli del codice civile in tema di sanzione disciplinare «non vanno interpretati restrittivamente e non escludono che il dovere di diligenza del lavoratore subordinato si riferisca anche ai vari doveri strumentali e complementari che concorrono a qualificare il rapporto obbligatorio di durata, e si estenda a comportamenti che […] appaiono in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e organizzazione dell’impresa […]». Nella fattispecie in esame, il datore di lavoro aveva il timore che la condotta illecita del proprio dipendente potesse non essere circoscritta solo all’ambito della vita privata, ma «trasferibile anche nell’ambiente lavorativo, con cessione [della droga] ad altri lavoratori e messa in pericolo delle condizioni generali di lavoro».

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