di Annalisa Rosiello, ottobre 2008
Introduzione
Le molestie sessuali sul luogo di lavoro sono state oggetto di definizione normativa, in ambito giuslavoristico, dopo la Direttiva n. 2002/73, la quale ha fornito la definizione di molestie sessuali in aggiunta a quelle di discriminazione (diretta e indiretta) e di molestie o “mobbing di genere” (descrivendo queste ultime, lo si ricorda, come situazioni in cui si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo; v. Rosiello, Il mobbing di genere: definizione, interventi di tutela e fonti di responsabilità del datore di lavoro, in Pianeta lavoro e tributi n. 16/2008).