– LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 14 maggio 2019 n. 12787
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro del dipendente di istituti di credito gli obblighi di fedeltà e diligenza devono essere valutati secondo criteri più rigorosi: in questo contesto, infatti, devono essere valorizzate le mansioni svolte e il tipo di condotta tenuta, così che anzi mancanze disciplinari lievi possono essere idonee ad incrinare fortemente il rapporto di fiducia.
– LICENZIAMENTO DISCIPLINARE –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 15 maggio 2019 n. 13024
In tema di licenziamento disciplinare, quando al lavoratore vengono contestati diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il giudice di merito non deve valutarli singolarmente, ma come questi hanno complessivamente inciso sul rapporto di lavoro e sul vincolo fiduciario.
Tribunale di Nocera Inferiore, sezione Lavoro, sentenza 29 maggio 2019 n. 16075
Secondo questa recente sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, non è licenziabile per giusta causa il lavoratore che rivolga su facebook un epiteto ai vertici aziendali, meritando così la reintegrazione nel posto di lavoro.
Nelle parole del giudice, infatti, non può essere ritenuta giusta causa di licenziamento ogni condotta posta in essere dal lavoratore e ritenuta dall’azienda inaccettabile, posto che questa deve essere valutata nella sua gravità anche in relazione alla sua scarsa idoneità a provocare un pregiudizio per l’azienda o a minarne il decoro.
Nel caso di specie un lavoratore (anche rappresentante sindacale) aveva commentato su facebook un provvedimento preso dall’azienda nei confronti di un collega, e questo con toni non particolarmente pacati. Tuttavia il tribunale, pur rilevando l’inopportunità e la non continenza dell’espressione, ne ha ridimensionato l’effettiva gravità, anche in relazione al contesto e alle successive scuse, riconducendo la fattispecie ad ipotesi meno gravi già previste dal CCNL. Da qui la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ex art. 18, comma 4, Stat. Lav.
– LICENZIAMENTO ORALE –
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 16 maggio 2019 n. 13195
Il lavoratore che voglia contestare in giudizio un recesso comminato oralmente ha l’onere di provare, oltre alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche la manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti.