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Rassegna giurisprudenziale 18 dicembre 2017, a cura di Monica Serra

15.03.2021 | News

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–  RETRIBUZIONE – ONERE PROBATORI INERENTI AL PAGAMENTO

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 26 ottobre 2017 n. 25463

Il cedolino della retribuzione può essere consegnato sia in formato cartaceo che telematico. Qualora venga consegnato in formato cartaceo il datore di lavoro spesso richiede al lavoratore di sottoscriverlo ma la sottoscrizione è prova della regolare consegna al dipendente, mentre la prova dell’effettivo pagamento rimane comunque a carico del datore di lavoro.

La Corte di Cassazione ha infatti ribadito quanto già espresso in numerose occasioni: “è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d’opera con la formula “per ricevuta”, non sono sufficienti per ritenere delibato l’effettivo pagamento, potendo costituire prova solo dell’avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento. Ed invero, alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte – dai quali non vi è ragione di discostarsi – non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga, essendo sempre possibile l’accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle buste paga, pur se la sottoscrizione a seguito della risoluzione del rapporto, con accettazione senza riserve della liquidazione può assumere significato negoziale, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti, che dimostrino l’intenzione del lavoratore di accettare l’atto risolutivo, in base ad un adeguato accertamento da parte del giudice“.

– ORE DI LAVORO STRAORDINARIO –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 4 dicembre 2017 n. 28983

La Cassazione ha colto l’occasione per fare alcune precisazioni sul lavoro dei turnisti che prestano attività durante una giornata festiva.

I ricorrenti chiedevano in sostanza la possibilità di cumulare l’indennità dovuta per il lavoro a turno dei giorni di festa ex art. 22 del C.C.N.L di Comparto con il compenso previsto dall’art. 24 dello stesso contratto collettivo che prevede la maggiorazione dello stipendio per il disagio derivante dal lavoro festivo.

La Cassazione ha respinto il ricorso motivando che “in continuità con il condiviso e consolidato indirizzo […] secondo cui per i dipendenti del Compatto delle Regioni e delle Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, in funzione dell’esigenza di continuità del servizio (come i ricorrenti: dipendenti comunali appartenenti alla Polizia Municipale), ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale (come, ad esempio, in quella domenicale), deve essere esclusa la cumulabilità tra la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi dell’art. 22 del CCNL di Compatto del 14 settembre 2000, con il compenso previsto dal successivo art. 24 dello stesso contratto; (…) con interpretazione che qui si intende confermare, è stato precisato che l’art. 22 cit. detta la speciale disciplina da applicare alle prestazioni rese – di regola e in via ordinaria – dai lavoratori turnisti, prevedendo, per l’ipotesi di prestazione in giornata festiva infrasettimanale, l’applicazione dell’art. 22, comma 5, del CCNL cit., che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione; tale speciale regime ha la sua ratio nel fatto che i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro possono essere chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi art. 24, comma 3) sia nelle giornate festive, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro; invece, l’art. 24 si applica alle situazioni nelle quali il lavoro non viene prestato entro il limite del normale orario di lavoro e quindi non riguarda i lavoratori turnisti, come si desume chiaramente dalla formulazione del testo della clausola contenuta nell’art. 24, comma 5, ove si fa riferimento proprio al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale e gli si assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio“.

– LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 12 ottobre 2017 n. 24014.

Con questa sentenza la Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un lavoratore licenziato per giusta causa cui era stato addebitato di aver commesso un furto (di caramelle e gomme da masticare) presso il punto vendita cui addetto del valore di euro 9,80.

La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli con cui il licenziamento veniva giudicato legittimo, ritenendo che la peculiarità dell’organizzazione aziendale, caratterizzata dall’esposizione della merce nei banchi vendita, il fatto che le mansioni del lavoratore comportassero un diretto contatto con la merce e, infine, il carattere fraudolendo della condotta (il lavoratore aveva nascosto le caramelle nella giacca pensando che non vi fosse l’antitaccheggio che solo da poco era stato inserito, all’insaputa dei lavoratori) abbiano inciso in maniera grave e irreversibile sull’elemento fiduciario, nonostante la modesta entità del danno patrimoniale e la mancanza di precedenti disciplinari.

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