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Rassegna giurisprudenziale 4 ottobre 2017, a cura di Monica Serra

12.03.2021 | News

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– PRIVACY DEL LAVORATORE –

Corte d’appello di Torino, sentenza 27 marzo 2017 n. 138, Pres. Girolami, Rel. Grillo Pasquarelli (da Guida al lavoro, n° 38/2017, pag. 50).

E’ da considerarsi illecita l’acquisizione di informazioni personali che siano contenute nell’hard disk del computer aziendale riconsegnato al datore di lavoro, senza il suo consenso e all’insaputa del lavoratore. Infatti, “nessuno metterebbe in dubbio l’illiceità della condotta del datore di lavoro che lacerasse la chiusura e prendesse cognizione del contenuto della corrispondenza [indirizzata ad un terzo] e nessuno penserebbe di giustificare quel datore di lavoro osservando che la busta e il foglio in esso contenuto … erano carta intestata di proprietà aziendale”.

– LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE DISABILE –

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Seconda Sezione, 9 marzo 2017, causa C-406/15

L’art. 7, par. 2, della Direttiva 2000/78/CE – se letto e interpretato conformemente alla Convenzione ONU relativa ai diritti delle persone con disabilità e in combinato disposto con il principio generale della parità di trattamento di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – conferisce agli Stati membri la possibilità di prevedere per i lavoratori subordinati e aventi determinate disabilità una tutela speciale nel caso in cui vengano licenziati. Tale trattamento deve riguardare anche i pubblici dipendenti (caso riguardante il diritto Bulgaro).

– LICENZIAMENTO DISCIPLINARE –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 17 luglio 2017 n. 17636

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha ricordato che i principi di specifica contestazione preventiva degli addebiti e la necessaria corrispondenza tra i fatti contestati e quelli addotti a sostegno del licenziamento disciplinare di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, non escludono modifiche dei fatti contestati e relativi ad aspetti non significativi rispetto alla fattispecie. Ciò ricorre quando le modificazioni non costituiscono elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare, così da non risultare precluso il diritto di difesa del lavoratore.

 

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 25 luglio 2017 n. 18282

La giusta causa di licenziamento è una nozione legale e, pertanto, il giudice non deve ritenersi vincolato alle previsioni del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro del lavoratore licenziato.

Di conseguenza, il giudice può ritenere sussistente la giusta causa di licenziamento anche per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme dell’etica e del vivere civile, ove queste abbiamo fatto venir meno il rapporto di fiducia tra il lavoratore e il datore di lato. D’altro canto, però, il giudice può anche escludere che configuri giusta causa il comportamento del lavoratore che, anche se così qualificato dal contratto collettivo, venga diversamente considerato anche alla luce delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato.

– CONTROLLI A DISTANZA –

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 14 luglio 2017

La rilevazione dei dati in entrata e in uscita dall’azienda con apparecchi di controllo predisposti dal datore di lavoro, e che possono essere utilizzati anche per il vaglio dei doveri di diligenza, del rispetto dell’orario di lavoro e della corretta esecuzione della prestazione lavorativa – non in accordo con le rappresentanze sindacali e senza l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro – deve essere considerato come un controllo sull’orario di lavoro e un accertamento del “quantum” della prestazione, così da configurare una fattispecie di cui all’art. 4, comma 2, l. n. 300/1970.

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