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Vaccinazioni sul luogo di lavoro: come tutelare la privacy del lavoratore, di Maria Elena Iafolla, 19 maggio 2021

20.05.2021 | News

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Il Garante Privacy ha adottato un documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro (allegato al provvedimento n. 198 del 13/05/2021), fornendo indicazioni sul trattamento dei dati personali.

La predisposizione del piano e la somministrazione dei vaccini deve, infatti, avvenire nel rispetto della privacy del lavoratore e delle norme in materia di sicurezza, secondo i principi generali:

  1. nel presentare il piano aziendale alla ASL territorialmente competente, il datore di lavoro dovrà limitarsi a indicare esclusivamente il numero complessivo dei vaccini necessari, evitando elementi in grado di rivelare l’identità dei lavoratori che aderiscono all’iniziativa.
  2. La pianificazione delle sedute vaccinali dovrà essere effettuata dal medico competente (o dalla struttura sanitaria di riferimento), adottando misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza dei dati adeguato al rischio.
  3. Nei casi in cui vengano utilizzati strumenti del datore di lavoro per la gestione del piano, i dati personali relativi alle adesioni e all’anamnesi dei dipendenti non devono entrare, neppure accidentalmente, nella disponibilità del personale o degli uffici che svolgono compiti datoriali per la gestione del rapporto di lavoro (risorse umane, amministrazione, ufficio disciplinare).
  4. locali in cui avviene la somministrazione del vaccino, individuati dal datore di lavoro, devono essere dotati di caratteristiche tali da evitare per quanto possibile che colleghi o terzi possano conoscere l’identità di chi ha scelto di aderire alla campagna vaccinale.
  5. Quando la vaccinazione viene eseguita durante il servizio, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro. Ove richiesto, dunque, si potrà procedere alla giustificazione dell’assenza con le modalità ordinarie stabilite nei contratti collettivi nazionali applicabili oppure mediante rilascio di un’attestazione di prestazione sanitaria indicata in termini generici. Nel caso in cui dall’attestazione prodotta sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria ricevuta, il datore di lavoro, salva la conservazione del documento in base agli obblighi di legge, dovrà astenersi dall’utilizzare tali informazioni per altre finalità e non potrà chiedere al dipendente conferma dell’avvenuta vaccinazione o l’esibizione del certificato vaccinale.
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