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Novità giurisprudenziali 8 maggio 2019, a cura di Monica Serra.

16.03.2021 | News

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MOBBING

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 17 aprile 2019 n. 10725

Deve classificarsi come mobbing la condotta del datore di lavoro che, nei confronti di una lavoratrice assente per malattia, ha continuato a chiederle in modo pressante chiarimenti sulle sue condizioni di salute e sulle cure mediche a cui deve sottoporsi, privandola poi delle sue mansioni al rientro e chiedendole addirittura di dimettersi.

Di conseguenza la lavoratrice, che in esito alle condotte datoriali era stata licenziata per superamento del periodo di comporto, si è vista dichiarare l’illegittimità del licenziamento impartitole e il diritto al risarcimento del danno da mobbing oltre che dell’indennità da licenziamento illegittimo.

 

ASSENZA DAL LAVORO E ACCERTAMENTI

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 16 aprile 2019 n. 10572

L’accertamento da parte dell’INAIL che un’assenza dal lavoro non è dovuta a infortunio non impedisce l’instaurazione di un giudizio per l’accertamento del contrario.

Nel caso di specie un lavoratore, licenziato con la causale del superamento del periodo di comporto, aveva sostenuto in giudizio che una parte delle sue assenze era in realtà attribuibile ad infortunio che, ai sensi del CCNL applicato, doveva essere considerato separatamente ai fini della conservazione del posto di lavoro.

Ebbene, all’obiezione della datrice di lavoro che la natura dell’assenza andava certificata esclusivamente dall’INAIL, la Corte ha negato tale tesi e ha ribadito che nulla osta ad un accertamento giudiziale.

PROVA DEL CARATTERE RITORSIVO DEL LICENZIAMENTO

Corte d’Appello di Bologna, sezione Lavoro, sentenza 30 aprile 2019 n. 406

Perché un licenziamento possa dirsi ritorsivo è necessario che il giudice valuti in maniera complessiva gli indizi prodotti dal lavoratore così come disposto dall’art. 2792 cod. civ., e non ciascuno singolarmente.

JOB ACT E TUTELA REINTEGRATORIA

Corte d’Appello di Roma, sezione Lavoro, sentenza 9 aprile 2019 n. 877

Nonostante l’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 23/2015 preveda la reintegrazione nel posto di lavoro per il caso di licenziamento disciplinare solo nel caso in cui sia direttamente provata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato, questo non modifica la regola generale per cui è il datore di lavoro a dover fornire la prova del motivo del licenziamento.

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